Contributo per gli investimenti nella manutenzione di strade, marciapiedi ed arredo urbano: slitta al 29 febbraio 2024 l’aggiornamento dei dati alla BDAP-MOP

I Chiarimenti del Ministero dell’Interno nei comunicati del 30 gennaio e dell’8 febbraio scorsi

Servizi Comunali Amministrazioni pubbliche Opere pubbliche
di Cipriani Simonetta
14 Febbraio 2024

 

L’articolo 1, comma 407, della finanziaria 2022 (L. n. 234 del 2021), ha previsto l’assegnazione ai comuni di contributi per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano, nel limite totale di 200 milioni di euro per l’anno 2022 e 100 milioni di euro per l’anno 2023.
I commi 409 e 411 del medesimo articolo 1 hanno previsto che gli enti destinatari del contributo avrebbero dovuto iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 30 luglio 2022 per i contributi relativi all’anno 2022 ed entro il 30 luglio 2023 per quelli relativi all’anno 2023 e che, nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell’esecuzione dei lavori o di parziale utilizzo del contributo, lo stesso sarebbe stato revocato, in tutto o in parte.

Il successivo comma 412 ha stabilito a carico dei comuni beneficiari l’implementazione del sistema di “Monitoraggio delle opere pubbliche”, nell’ambito della “Banca dati delle amministrazioni pubbliche” classificando le opere sotto la voce «Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2022» (sezione anagrafica - “strumento attuativo”).
Il controllo sull’inizio dell’esecuzione dei lavori è attuato attraverso le informazioni compilate, a cura del RUP responsabile dell’opera, correlate al relativo codice identificativo di gara (CIG) per lavori attraverso la verifica della data di aggiudicazione definitiva del contratto. 

Ebbene, il Ministero dell’Interno con due comunicati del 30 gennaio e dell’8 febbraio 2024 ha precisato che la scadenza fissata del 30 gennaio 2024 per aggiornare il sistema di monitoraggio da parte degli enti beneficiari non è da intendersi perentoria, per cui il termine ultimo è fissato entro e non oltre il 29 febbraio 2024.
La nota ha anche svolto una precisazione e cioè che in caso di rispetto dei termini di aggiudicazione indicati, sia in caso di ““Realizzazione di lavori pubblici (opere ed impiantistica)” - CUP di Natura 03, sia per l’“Acquisto di beni” - CUP di Natura 01 e l’“Acquisto o realizzazione di servizi” - CUP di Natura 02, il contributo risulta assegnato ma occorre implementare i dati del CIG Lavori sul sistema ANAC.

È stato tuttavia chiarito, nel primo caso (CUP di Natura 03) che laddove la Stazione Appaltante non abbia proceduto all’affidamento dei lavori ma li abbia realizzati in economia, disponendo solo di un CIG diverso, il contributo risulta parimenti assegnato previa specificazione di tale dato purché siano stati rispettati i termini di aggiudicazione.
Inoltre, qualora al CUP di Natura 01 ovvero di Natura 02 non sia associato un affidamento lavori (es. acquisizione CIG forniture), lo stesso non risulta ammissibile ai fini del contributo e sarà pertanto revocato, sempre nel rispetto dei predetti termini.
Così anche sarà revocato il contributo qualora non si ricada nelle fattispecie sopra specificate.


Articolo dell’ Avv. Simonetta Cipriani
 

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