Accessione invertita

Risposta dell'Avv. Mario Petrulli

Quesiti
di Petrulli Mario
16 Febbraio 2024

L’accessione invertita si configura quando una persona, costruendo nel proprio fondo, sconfina in buona fede sull'attiguo fondo altrui in modo da occuparlo con parte della propria costruzione. Nel caso in cui il privato abbia occupato e costruito su un fondo di proprietà del Comune, come si deve comportare il Comune per regolarizzare questa situazione? Può il Comune, dopo perizia di stima, cedere al privato quella porzione di terreno già occupata dietro pagamento del doppio del valore del suolo in eccesso?

 

Risposta

Il quesito richiede alcune osservazioni generali:

  • uno sconfinamento parziale è un abuso edilizio (cfr., ad esempio, TAR Lombardia, Brescia, sez. II, sent. 9 febbraio 2024, n. 111) che deve essere perseguito; e ciò vale, a maggior ragione, laddove lo sconfinamento è avvenuto su suolo pubblico;
  • l’accessione invertita opera fra privati o, sebbene con alcune peculiarità, quando è l’ente pubblico ad “invadere” il terreno del privato: nessuna delle due ipotesi ricorre nel caso del quesito; di conseguenza, la soluzione indicata nel quesito non sembra percorribile;
  • un bene appartenente al patrimonio indisponibile può essere “declassato” ed inserito nel patrimonio disponibile, laddove abbia perso la sua funzione di asservimento al pubblico servizio;
  • un bene comunale può essere frazionato, ove vi sia un interesse apprezzabile dell’ente;
  • l’eventuale alienazione di un bene comunale richiede procedure ad evidenza pubblica (TAR Sardegna, sez. I, sent. 23 gennaio 2023, n. 30);
  • i beni indisponibili, al pari di quelli demaniali, non sono usucapibili.

Tanto premesso e considerato che il bene in questione appartiene al patrimonio indisponibile, una possibile soluzione al quesito può derivare dall’ordinanza 12 ottobre 2023, n. 28481, secondo cui per qualificare un bene come appartenente al patrimonio indisponibile dell'ente non è sufficiente addurre la titolarità in capo all'ente (elemento soggettivo), ma occorre anche la manifestazione di volontà di quest'ultimo nel senso di voler destinare il bene a un pubblico servizio e l'effettiva e attuale destinazione del bene al pubblico servizio (elemento oggettivo). Nel caso del quesito, sembra mancare l’elemento oggettivo per la porzione interessata dallo sconfinamento e, conseguentemente, come indicato dalla Corte di Cassazione, non può escludersi l’usucapione della porzione di bene da parte del privato se si riesce a dimostrare l’uso continuativo della porzione del bene da 20 anni (si badi che l’usucapione non è ammissibile nel caso dei beni indisponibili: nel caso specifico, lo potrebbe diventare perché, di fatto, il bene, nella porzione interessata, non è più destinato alla sua funzione di pubblico servizio). Ciò significa che il privato potrebbe avviare un’azione per far dichiarare l’avvenuta usucapione e, in sede di mediazione, l’ente locale ed il privato sottoscriveranno il verbale di accordo di intervenuta usucapione, con trasferimento del bene al privato. In tale sede, il Comune dovrà giustificare l’operazione con la volontà di conseguire un’entrata economica (pari, quantomeno, al prezzo di mercato), trasferendo un bene che, non essendo più, di fatto, qualificabile come patrimonio indisponibile, diventa parte del patrimonio disponibile e, quindi, eventualmente cedibile.

Una seconda soluzione potrebbe essere quella di procedere al “declassamento” della porzione di bene dal patrimonio indisponibile al patrimonio disponibile (serve una delibera di Consiglio ed una proposta motivata da parte dell’ufficio tecnico: la motivazione potrebbe essere legata alla circostanza fattuale che quel bene non è più destinato, per la porzione occupata, al pubblico servizio e che, di conseguenza, si ritiene utile per l’ente valutare l’eventuale alienazione).

Successivamente, si potrà procedere con un avviso pubblico a manifestare l’interesse all’acquisto di detta porzione, al quale, presumibilmente, risponderà solo il soggetto “sconfinatore” (è improbabile che terzi soggetti siano interessati, vista la situazione), il quale potrà acquistare la porzione di bene occupato.

Rimangono altri due aspetti rilevanti, da gestire a cura del Comune:

  • la regolarizzazione del titolo edilizio originario, allo scopo di adeguarlo alla nuova situazione fattuale;
  • la riscossione dell’indennità di occupazione abusiva di un suolo pubblico per il passato.

14 febbraio 2024           Mario Petrulli

 

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