Escussione della cauzione nelle procedure di appalto e termine di decadenza in ipotesi di contratto autonomo di garanzia
Consiglio di Stato, Sezione V – Sentenza 22 maggio 2025, n. 4424
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
QuesitiFondo di garanzia debiti commerciali.
In sede di elaborazione del bilancio 2024-2026, ho previsto che in chiusura di esercizio 2023 sarebbero stati rispettati i tempi di pagamento e pertanto non ho previsto l'accantonamento da effettuarsi nel 2024 ed effettivamente così è stato. Chiedo se anche in questo caso la Giunta deve deliberare che lo stock per l'anno 2023 si è chiuso a zero o se essendo che l'Ente non deve effettuare alcun accantonamento nel bilancio 2024, non è necessario.
A norma del comma 862 dell’articolo 1 della legge n. 145/2018 (legge di bilancio per il 2019) gli enti locali entro il 28 febbraio sono tenuti a stanziare in bilancio con delibera della giunta, anche nel corso della gestione provvisoria o esercizio provvisorio, un accantonamento denominato “Fondo di garanzia debiti commerciali”, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti e che a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione; tale obbligo sussiste però soltanto nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dal precedente comma 859 (mancata riduzione dello stock di debito o mancato rispetto dei tempi di pagamento) riferite all'esercizio precedente.
Nel caso in cui non ricorrano le sopra ricordate condizioni non sussiste ovviamente l’obbligo di procedere all’accantonamento. In tal caso si ritiene che la giunta debba comunque adottare la relativa deliberazione, anche se negativa: così come è necessaria la delibera della giunta per rilevare le condizioni richieste dalla legge al fine di effettuare l’accantonamento (e determinarne l’importo), altrettanto deve ritenersi al fine di attestare e documentare la mancanza delle condizioni che richiederebbero l’accantonamento in questione.
13 febbraio 2024 Ennio Braccioni
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