Calcolo anticipazione del 20% ai sensi del primo comma dell'art.125 del D.Lgs.36/2023

Risposta del Dott. Eugenio De Carlo

Quesiti
di De Carlo Eugenio
19 Febbraio 2024

A seguito richiesta di un'anticipazione del 20% ai sensi del primo comma dell'art.125 del D.Lgs.36/2023 questa deve essere commisurata all'importo dei lavori (primo capoverso) o al cronoprogramma dei pagamenti come previsto nel capoverso successivo limitatamente ai contratti pluriennali?

Es. lavori per 1.000.000 di cui previsti nel 2024 lavori e pagamenti per 200mila.L'importo massimo riconoscibile dell'anticipazione sarà pari a 200mila (20% di 1milione) o 40mila (20% di 200mila)?

Risposta

Si ritiene di considerare il cronoprogramma rispetto ad una prestazione pluriennale di esecuzione. Infatti, secondo l'ANAC nella delibera 325/2022 a proposito  dell’articolo 207 del decreto-legge n. 34/2020,  intervenuto sull’articolo 35, comma 18, del codice dei contratti pubblici detto intervento era stato reso necessario  per adeguare il funzionamento dell’istituto dell'anticipazione ad alcune fattispecie ricorrenti nell’attività delle stazioni appaltanti della Difesa che realizzano programmi di investimento di durata pluriennale e di notevole volume finanziario (si pensi alla realizzazione di una unità navale o di un sistema satellitare o aereo). In tali ipotesi la corresponsione di anticipazione in ragione del valore complessivo del programma non sarebbe allineata al normale sviluppo dell’esecuzione contrattuale e dilaterebbe molto il tempo di recupero dell'anticipazione stessa creando difficoltà alle imprese a causa dei costi legati all’obbligo di accensione di polizze fideiussorie di importi molto elevati e di durata molto lunga. Viceversa, la corresponsione dell'anticipazione anno per anno assicura alle imprese un volano di liquidità costante senza esporle ad oneri fideiussori esorbitanti e facilita, d'altro canto, la pianificazione delle risorse finanziarie da parte dell'Amministrazione committente, senza generare rischi di indisponibilità di cassa che si risolverebbero in ritardi nei pagamenti verso le imprese.  

In questo senso si esprimeva la relazione di accompagnamento al predetto intervento legislativo, anche se, comunque, secondo l'ANAC le esigenze rappresentate nella citata relazione illustrativa avrebbero potuto configurarsi anche in altri settori per contratti pluriennali di importi elevati. 

La previsione del nuovo Codice, dunque, sembra rispondere all'esigenza segnalata dall'ANAC ed alle ragioni espresse nella citata relazione. 

15 febbraio 2024           Eugenio De Carlo

 

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