Calcolo dell’indennità di galleggiamento nel caso di dipendente in convenzione

Risposta del Dott. Massimo Monteverdi

Quesiti
di Monteverdi Massimo
20 Febbraio 2024

Si chiede un parere sull'applicazione dell'istituto del cd. galleggiamento, disciplinato dall'art. 41, c5 del CCNL dei Segretari Comunali del 16.5.2001. Con decreto sindacale è stata attribuita una retribuzione di posizione pari ad €16.000 ad un dipendente di altro Comune, utilizzato in convenzione ai sensi dell'art. 23 del CCNL16112022, per n. 14 ore settimanali e tale indennità è stata riparametrata in relazione alle suddette n. 14 ore per un importo di €6222. Quale importo va considerato 16000 o 6222?

Risposta

Si presume che, nel caso descritto nel quesito, il Comune che utilizza personale in convenzione con altro ente abbia un proprio segretario comunale, al quale spetta un'autonoma indennità di posizione.

Nel caso, si ritiene che l’importo da confrontare con l’indennità di posizione erogata al Segretario nell’ente utilizzatore debba essere quello effettivamente a carico dell'ente utilizzatore, cioè € 6.222,00.

L’art. 107, c. 2, CCNL 17.12.2020 infatti dispone:

“(…) il valore retributivo da porre a raffronto con la retribuzione di posizione stabilita nell’ente, per la funzione dirigenziale più elevata o, negli enti privi di dirigenza, per la posizione organizzativa più elevata, è pari alla complessiva ed effettiva retribuzione di posizione del segretario comunale e provinciale”.

Si rammenta inoltre che in relazione all’indennità di posizione percepita dal funzionario comunale, l’art. 23, c. 5, CCNL 16.11.2022 dispone per il personale in convenzione che:

l’ente, l’Unione o il servizio in convenzione presso il quale è stato disposto l’utilizzo a tempo parziale corrispondono, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato in base ai criteri dagli stessi stabiliti, tenendo conto della intervenuta riduzione della prestazione lavorativa”.

Il riferimento è dunque la pesatura autonomamente approvata dall’ente utilizzatore, da cui segue che la retribuzione del segretario non può essere riferita a un’ipotetica retribuzione di posizione del servizio in convenzione, che non esiste.

Inoltre, l’ARAN aveva chiarito (orientamento applicativo AFL-42) che:

Il confronto, quindi, ai fini del galleggiamento, deve essere effettuato tra le retribuzioni di posizione del segretario e quella della dirigenza o della posizione organizzativa più elevata, tenendo conto dell’effettivo valore (e non di quello teorico) stabilito per queste ultime, così come realmente riconosciuto e corrisposto al dirigente o al funzionario incaricato della posizione organizzativa”.

Non si può, cioè, non tenere conto del ridotto apporto lavorativo del dipendente convenzionato e, conseguentemente, del minor importo spettante a titolo di retribuzione di posizione.

16 febbraio 2024            Massimo Monteverdi

 

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