Compensi a dipendenti della Commissione di collaudo

distributori carburante

Quesiti
di Fichera Ambrogio
01 Marzo 2018

A mente dell’art. 9, c. 1, della LR n. 23/23.10.2003 e della DGR n. 641/12.3.2004, con decreto sindacale n. 20/14.6.2017, in sostituzione di precedente decreto n. 40/5.10.2013, stanti le intervenute modifiche di pianta organica e l’avvenuto avvicendamento di personale negli uffici competenti in materia, è stata nominata la Commissione comunale collaudo impianti di distribuzione carburante; in entrambi i decreti, ovviamente, stante l’esplicita disposizione regionale, figurano dipendenti comunali e dirigenti. Il punto 8 dell’allegato 1 alla citata DGR n. 641/12.3.2004, testualmente recita: “Ai componenti della Commissione spetta una indennità pari ad € 150 per il collaudo degli impianti stradali e ad € 70 per gli impianti ad uso privato e per natanti.” Contrariamente a quanto sin qui fatto, in vigenza del precedente decreto di nomina della Commissione (composta quindi da personale comunale diverso), il Settore Finanziario ha eccepito l’impossibilità di provvedere alla liquidazione dei compensi in argomento per il personale dipendente (un dirigente e due istruttori direttivi D1, non titolari di posizione organizzativa), in ciò confortato dal parere del Collegio di Revisione (inopinatamente coinvolto in un atto di mera liquidazione di somme già a tale specifico fine richieste alle ditte richiedenti il collaudo, regolarmente introitate e impegnate, trattandosi di partite di giro).

Si richiede pertanto un parere in merito.

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Risposta

Al riguardo si può fare riferimento al parere del Consiglio di Stato n. 173 del 04/05/2005 relativo al trattamento economico dei dirigenti e della sua onnicomprensività. A tale proposito l’Alto Consesso amministrativo ha evidenziato che lo stesso trattamento è regolato dal principio di onnicomprensività, in quanto deve remunerare tutte le funzioni e i compiti loro spettanti, nonché qualsiasi incarico conferito per ragioni d’ufficio o comunque conferito dall’Amministrazione di appartenenza o su designazione della stessa. Le medesime considerazioni sull’onnicomprensività valgono anche per i titolari di posizione organizzativa.

A quanto sopra citato si deve aggiungere che sulla base di giurisprudenza della Corte dei Conti (cfr. Corte dei Conti Sezione Regionale Lombardia  n. 259/2012/Par.) il principio di onnicomprensività può essere esteso a tutto il personale dipendente da amministrazioni pubbliche per il quale possono essere riconosciuti compensi aggiuntivi solo se previsti da specifiche norme di legge o contrattuali. L’attività svolta dal personale dipendente non si configura come attività di consulenza bensì come attività di istituto strettamente riconducibile all’incarico ricoperto. Successivamente, in fase di approvazione della legge di stabilità 2014, è stato modificato dal Governo il testo del D.L. 95/2012, che ora, all’articolo 12, comma 20, in materia di Commissioni tecniche di Vigilanza provinciali sui locali di pubblico spettacolo prevede la loro riconferma e specifica che ai componenti “non spettano compensi, gettoni di presenza o rimborsi di spese”. A tale proposito il sottoscritto ritiene che questa disposizione debba essere estesa a tutti i collegi tecnici costituiti da personale dipendente, in rappresentanza delle amministrazioni coinvolte e, pertanto, sia applicabile anche alla Commissione di collaudo dei distributori carburanti. Il punto 8 dell’allegato alla delibera di Giunta Regionale Veneto del 5 marzo 2004, n. 641 dovrebbe essere disapplicato per contrasto con quanto previsto dal suddetto D.L. 95/2012. Si consiglia comunque un confronto con la Regione Veneto.

 

Dott. Ambrogio Fichera 23/02/2018

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