Risposta del Dott. Ennio Braccioni
QuesitiQuesto ente negli anni passati non ha provveduto ad accertare le entrate su avvisi di accertamento o messa in mora e sul successivo ruolo. Quest'anno ho chiesto al concessionario le somme iscritte a ruolo ancora aperti. Risultano cifre notevoli sui diversi ruoli. Oggi in sede di riaccertamento è possibile operare un adeguamento delle entrate a residuo? In caso affermativo, come procedere? Cosa comporta a livello di rendiconto (FCDE, avanzo)?
Ipotizzando che i crediti corrispondenti agli importi iscritti a ruolo non risultino già inclusi nel conto del patrimonio, in occasione del riaccertamento non solo è possibile, ma è da ritenere obbligatorio - salvo quanto verrà precisato più oltre - adeguare le entrate, nello specifico l’importo dei residui attivi, includendovi mediante una rettifica in aumento le entrate iscritte a ruolo indicate nel quesito (vedasi il paragrafo 9.1 del principio contabile applicato n. 4/2).
A tal fine, qualora non risultino in contabilità dei residui attivi riferiti alle entrate di cui sopra, dovrà essere istituito per ciascuna entrata cui i ruoli si riferiscono un residuo attivo con stanziamento pari a zero, a carico del quale registrare per ciascun anno risultante dai ruoli un accertamento per l’importo risultante dagli stessi ed ancora da riscuotere: così facendo per tutti gli anni interessati dai ruoli tutti i crediti derivanti dai ruoli medesimi risulteranno registrati in contabilità. Al riguardo si ricorda che la natura autorizzatoria del bilancio non riguarda le entrate (se non quelle relative alle accensioni prestiti: articolo 164, comma 2, del TUEL): pertanto le somme da riscuotere possono - anzi debbono - essere comunque accertate e riscosse, anche “a sfondamento” dello stanziamento iscritto in contabilità (sia esso iscritto nella competenza che a residui), e ciò vale sia per la competenza che per la cassa, in quanto i relativi stanziamenti non costituiscono limite né per gli accertamenti né per le riscossioni.
Poiché gli importi iscritti a ruolo, e quindi i correlati accertamenti in conto residui attivi, risalgono ad anni pregressi, si tenga inoltre conto di quanto previsto al paragrafo 9.1 del citato principio contabile applicato n. 4/2, secondo cui “” Trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia e difficile esazione non riscosso, il responsabile del servizio competente alla gestione dell’entrata valuta l’opportunità di operare lo stralcio di tale credito dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione “”: pertanto, qualora vi siano degli importi che il responsabile del servizio finanziario riterrà di stralciare (e quindi nel caso presente di non riportare nella contabilità finanziaria), le operazioni di accertamento più sopra indicate non saranno effettuate per questi ultimi importi, che verranno direttamente registrati nella contabilità economico-patrimoniale ai sensi del paragrafo 9.1 sopra riportato: ovviamente in tale occasione non dovrà essere disposta nessuna riduzione del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, in quanto tali importi non derivano da cancellazioni operate in finanziaria, mentre gli stessi dovranno essere ricompresi nell’elenco dei crediti inesigibili da allegare al rendiconto (articolo 11, comma 4, lettera n, del d. lgs. n. 118/2011) e da trasmettere successivamente alla BDAP.
Per quanto concerne infine gli effetti che le sopra indicate operazioni determineranno sul rendiconto, si evidenzia innanzitutto che le somme come sopra accertate determineranno dei residui attivi alla data del 31/12 che in quanto tali dovranno essere ricompresi nella base di calcolo per determinare il FCDE da accantonare a rendiconto; dette operazioni determineranno inoltre un incremento del risultato contabile di amministrazione (lettera A del relativo prospetto dimostrativo) che risulterà sterilizzato, in parte o anche totalmente, dall’importo del FCDE accantonato nel risultato di amministrazione.
16 febbraio 2024 Ennio Braccioni
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