Nel quesito ci si riferisce alle risorse indicate dall’art. 79, c. 5:
“5. Le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell’anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023. (…)"
Le somme in oggetto sono perciò inserite “una tantum”, quindi una volta sola, nelle risorse variabili del Fondo 2023.
Come per tutte le altre risorse variabili, se la costituzione del fondo è stata regolarmente approvata con determinazione dirigenziale entro il 31.12.2023, non è necessario che anche la contrattazione sia stata conclusa entro il 31.12.2023.
Ovviamente, se entro il 31.12.2023 l’ente non ha costituito ufficialmente il fondo 2023, le somme stabili 2023 diventano variabili nel fondo 2024, mentre le risorse variabili 2023 vanno in economia di bilancio.
Poiché le risorse in oggetto sono “una tantum”, possono essere indicate solo nel Fondo 2023 e non anche nel 2024 o successivi.
Infine, se non inserite nel 2023, esse non possono essere “recuperate” nel 2024, poiché la disposizione contrattuale non lascia spazio a interpretazioni.
20 febbraio 2024 Massimo Monteverdi
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 7009, sintomo n. 7109