Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiÈ corretto ritenere che non rientra tra le lavoratrici che possono accedere all'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri di tre o più figli (art. 1 commi da 180 a 182 L. 213/2023) una dipendente che al momento ha due rapporti di lavoro con il nostro ente: uno a tempo indeterminato, per il quale è in aspettativa non retribuita ai sensi dell'art. 110, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000; uno a tempo determinato art. 110, c. 1 del D.Lgs. n. 267/2000.
L’art. 1, cc. 180-182, L. n. 213/2023 dispone, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, un esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di € 3.000 riparametrato su base mensile.
Nel caso esposto nel quesito, in relazione al rapporto a tempo indeterminato, la lavoratrice non percepisce alcun emolumento nel periodo di aspettativa.
Ne risulta che per tutta la durata di quest’ultimo la dipendente non può oggettivamente beneficiare dell’esonero.
Resta inoltre confermato che, per gli emolumenti percepiti in ragione del rapporto a tempo determinato, l’esonero contributivo non opera per esplicita indicazione della norma.
21 febbraio 2024 Massimo Monteverdi
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 7017, sintomo n. 7117
Risposta del Dott. Fabio Bertuccioli
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