Le modifiche alla disciplina apportate dal D.P.R. 21/12/2023 n.229
Servizi Comunali Codice della strada
Con D.P.R. 21/12/2023 n. 229, è stato adottato un regolamento di modifica alla disciplina della circolazione di prova dei veicoli, in vigore dal 29/2/2024, al fine di superare le criticità emerse alla luce dell'interpretazione offerta dalla giurisprudenza e dalla prassi amministrativa.
Infatti, sulla base della formulazione del D.P.R. 24/11/2001 n. 474, recante Regolamento in materia semplificazione del procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli, si era registrato un contratto tra le prassi applicative del Ministero dei Trasporti che riconosce l’utilizzabilità della targa prova anche su veicoli immatricolati e del Ministero dell’interno che ne limita l’utilizzo ai veicoli non ancora immatricolati e, pertanto, privi di carta di circolazione.
In giurisprudenza il problema è stato affrontato più volte, anche se solo incidentalmente (cfr. Cass. Civ., sez. II, 4/8/2016 n. 16310, in materia di revisione, conf. Cass. Civ., sez. VI, 20/11/2013, n. 26074; Cass. Civ., sez. II, 7/5/2018 n. 10868, in relazione alle modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli; Cass. Civ., sez. III, 14/12/2020 n. 28433, in relazione alla copertura assicurativa).
L’interpretazione maggioritaria era arrivata a escludere dall'utilizzo delle autorizzazioni alla circolazione di prova le officine di autoriparazione, che effettuano interventi sui veicoli già immatricolati e da presentare a revisione, e i commercianti di veicoli usati i quali, in attesa del potenziale acquirente, risultano di norma privi di copertura assicurativa e, spesso, di revisione in corso di validità.
L'art. 1 D.L. 10/9/2021 n. 121, recante Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, convertito con modificazioni dalla L. 9/11/2021 n. 156, preso atto del fatto che sono proprio tali categorie di operatori che presentano il maggior fabbisogno di autorizzazioni alla circolazione di prova e per i quali sussiste più frequentemente la necessità di effettuare dimostrazioni o prove tecniche su veicoli già immatricolati, aveva tentato di ovviare all’inconveniente.
Il comma 3 aveva stabilito, infatti, che l'autorizzazione di prova potesse essere utilizzata per la circolazione su strada non solo dei veicoli non immatricolati, ma anche di quelli già muniti di carta o certificato di circolazione, in deroga agli obblighi di revisione periodica, facendo comunque salvo l'obbligo di copertura assicurativa da parte del titolare dell'autorizzazione. Il comma prevedeva anche che dei danni cagionati dal veicolo in circolazione di prova, anche se munito della carta o del certificato di circolazione, dovesse rispondere l'assicuratore dell'autorizzazione alla circolazione di prova.
Il successivo comma 4 aveva, quindi, previsto, entro 90 giorni, un aggiornamento del D.P.R. 474/2001.
Con un leggero ritardo sui tempi, il D.P.R. 229/2023 intende, oggi, dar seguito a tale esigenza di aggiornamento, operando una serie di modifiche al D.P.R. 474/2001, previo adeguamento al complessivo assetto del programma di transizione digitale della pubblica amministrazione.
L'art. 1 D.P.R. 229/2023 novella i primi tre articoli del regolamento 474/2001.
La lettera a) modifica l’art. 1 D.P.R. 474/2001, concernente la disciplina dell’“autorizzazione alla circolazione di prova”.
La lettera b) introduce nell'art. 2 D.P.R. 474/2001, relativo alle “targhe di prova”, un nuovo comma 2-bis, ai sensi del quale quando la targa di prova sia collocata su un veicolo già immatricolato, deve essere posizionata posteriormente, in modo ben visibile e tale da non oscurare o rendere illeggibile la targa di immatricolazione o ripetitrice che, in ogni caso, durante la circolazione di prova non deve essere rimossa.
La lettera c) riscrive integralmente l’art. 3 D.P.R. 474/2001, recante “smarrimento, sottrazione, deterioramento e distruzione dell'autorizzazione alla circolazione di prova e della targa”.
In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'autorizzazione o della targa, il titolare deve farne denuncia entro 48 ore agli organi di Polizia, che ne rilasciano ricevuta.
Se la denuncia riguarda l’autorizzazione, il titolare, può chiederne il rilascio di una nuova previa restituzione della relativa targa; se la denuncia riguarda la targa, il titolare può chiedere il rilascio di una nuova autorizzazione, previa restituzione di quella vecchia.
In caso di deterioramento dell'autorizzazione, il titolare può chiederne il rilascio di una nuova previa sua restituzione unitamente alla relativa targa.
In caso di deterioramento della targa, il titolare può chiedere il rilascio di una nuova autorizzazione, previa sua restituzione unitamente alla relativa autorizzazione.
La targa deteriorata e quella relativa all’autorizzazione smarrita, sottratta, distrutta o deteriorata, ovvero l'autorizzazione deteriorata e quella relativa alla targa smarrita, sottratta distrutta o deteriorata, devono essere restituite alla Motorizzazione Civile, o a uno dei soggetti esercenti attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, per la relativa distruzione.
Il titolare che, successivamente alla richiesta di una nuova autorizzazione per smarrimento o sottrazione dell’autorizzazione o della targa, ne rientri in possesso, deve restituirla alla Motorizzazione Civile, o al soggetto di cui alla L. 264/1991, per la relativa distruzione.
L’art. 2 D.P.R. 229/2023, nel recare la clausola di invarianza finanziaria, prevede che dall'attuazione del regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le Amministrazioni devono provvedere ai relativi adempimenti avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Articolo di Fabio Piccioni
Fisco Oggi – 16 maggio 2025
Tribunale dell’Ue del 14/5/2025, sentenza resa alla causa T-36/23
Risposta del Dott. Giovanni Suppa
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: