Istruzioni sui limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi per l’anno 2025
INAIL – Circolare 20 maggio 2025, n. 29
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiL’Ente nel dicembre 2022 ha provveduto al pagamento ai propri dipendenti degli arretrati contrattuali relativi al CCNL 2019/2021. Al fine di determinare la spesa del personale per l'anno 2024 ai sensi dell'art. 33 del D.L. n. 34/2019, si chiede se sia corretto escludere dal computo della spesa complessiva del personale l'importo relativo agli arretrati contrattuali periodo 01.01.2019/31.12.2021 pagati nel dicembre 2022, così come previsto dall'art. 3, comma 4-ter del D.L. n. 36/2022.
L’art. 3, c. 4-ter, D.L. n. 36/2022 dispone:
“4-ter. A decorrere dall'anno 2022, per il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al triennio 2019-2021 e per i successivi rinnovi contrattuali, la spesa di personale conseguente ai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro, riferita alla corresponsione degli arretrati di competenza delle annualità precedenti all'anno di effettiva erogazione di tali emolumenti, non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.”
Nell’apposita scheda di lettura a cura degli uffici legislativi del Senato si legge a proposito:
“(…) il comma in esame dispone che, a decorrere dal 2022, per il CCNL relativo al triennio 2019-2021 e per i successivi rinnovi contrattuali, la suddetta spesa non rileva ai fini della determinazione del valore soglia (individuato con appositi decreti ministeriali – ...) che costituisce il parametro per la quantificazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato che possono essere effettuate dalle Regioni a statuto ordinario, dai Comuni, dalle Province e dalle Città metropolitane, ai sensi dell’articolo 33, commi 1, 1-bis e 2, del D.L. 34/2019."
Ciò comporta l’esclusione degli arretrati 2019-2021 dal computo del valore soglia se e in quanto essi siano stati imputati alla competenza 2022 (applicando le corrispondenti quote di avanzo accantonato a tale fine).
Poiché, inoltre, la norma estende la sua valenza anche ai successivi rinnovi contrattuali, tale sterilizzazione opererà per la spesa di ogni esercizio nel quale siano stati erogati arretrati a valere su anni precedenti.
22 febbraio 2024 Massimo Monteverdi
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 7025, sintomo n. 7125
INAIL – Circolare 20 maggio 2025, n. 29
Fisco Oggi – 20 maggio 2025
Risposta del Dott. Luigi D'Aprano
Risposta del Dott. Fabio Bertuccioli
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
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