Esenzione imposta di registro e bollo per contratto di comodato stipulato con l'Associazione ANPI

Risposta del Dott. Eugenio De Carlo

Quesiti
di De Carlo Eugenio
26 Febbraio 2024

E' corretto che un comodato d'uso di un locale facente parte del palazzo municipale stipulato in forma scritta tra il Comune e l'Associazione ANPI (dichiaratasi Ente del Terzo Settore) sia soggetto al pagamento dell'imposta di registro in misura fissa (ex art. 82, comma 3 del D. Lgs. n. 117/2017) e sia esente dalle imposte di bollo (ex art. 82, comma 5 del D. Lgs. n. 117/2017)? L'ANPI sostiene di essere esente anche dall'imposta di registro.

Risposta

In base all’articolo 82, comma 3, del CTS l’imposta di registro in misura fissa  è prevista per “Agli atti costitutivi e alle modifiche statutarie, comprese le operazioni di fusione, scissione o trasformazione poste in essere da enti del Terzo settore le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa. Le modifiche statutarie di cui al periodo precedente sono esenti dall’imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative. Gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento delle attività delle organizzazioni di volontariato sono esenti dall’imposta di registro».

 

Pertanto, per tutti gli ETS, diversi dalle organizzazioni di volontariato, l’esenzione si riferisce solo ad eventuali modifiche statutarie poste in essere per adeguare gli Statuti alle disposizioni del Codice del terzo settore.

 

Ancora, l’art. 82, al comma 5 dispone  l’esenzione dall’imposta di bollo «per gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti del Terzo settore» e, quindi, senza alcuna differenziazione di tipologia di enti.

 

Infine, il comma 4 dell’art. 82, sempre in materia di imposta di registro (e ipocatastale, stabilisce l’applicazione in misura fissa, «per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e per gli atti traslativi o costituitivi di diritti reali immobiliari di godimento a favore di tutti gli enti del Terzo settore».

22 febbraio 2024           Eugenio De Carlo

 

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