Quando arriva nella casella Pec, l'atto è notificato, non si sfugge

FISCO OGGI – 26 febbraio 2024

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27 Febbraio 2024

FISCO OGGI

Quando arriva nella casella Pec, l'atto è notificato, non si sfugge

26 Febbraio 2024

La presunzione di avvenuta consegna può essere contestata dal destinatario solo allegando malfunzionamenti oggettivi e non mere difficoltà soggettive a decodificare il messaggio elettronico

La Cgt di secondo grado delle Marche, con la sentenza n. 1040 del 15 dicembre 2023, ha stabilito che la semplice disponibilità di un documento nella casella Pec equivale ad avvenuta consegna del documento al destinatario, analogamente a quanto prevede l'articolo 149-bis cpc, per la conoscenza legale dell'atto impugnato. Il principio del raggiungimento dello scopo, inoltre, trova applicazione anche nei procedimenti amministrativi, ivi inclusi, specificamente, quelli di notifica degli atti.

La vertenza riguardava il ricorso di un contribuente contro una cartella esattoriale notificata dall'Agenzia delle entrate-Riscossione, basato principalmente sul contestato vizio di inesistenza della cartella stessa, a causa dell'inesistenza della notifica effettuata via Pec, oltre che sulla ritenuta mancata notifica mediante soggetto abilitato e assenza di una relata di notifica.

La Corte di giustizia di primo grado di Ascoli Piceno, nell'accogliere il ricorso, riteneva, che l'assenza della relazione di notifica, della prova di un atto sottoscritto con firma digitale e della dichiarazione di conformità sui documenti cartacei depositati dall'Amministrazione determinassero l'inesistenza dell'atto per nullità o inesistenza della notifica, in quanto, tra l'altro, non poteva essere ritenuta provata la spedizione e la ricezione dello specifico atto di rigetto del reclamo.

Nel proporre ricorso, l'ente contestava la legittimità della sentenza di primo grado, eccependo la validità ed efficacia della notifica della cartella effettuata via Pec, con particolare riferimento alla tempestiva impugnazione dell'atto, che renderebbe irrilevante qualsivoglia vizio di notifica.
Inoltre, sottolineava l'Agenzia delle entrate-Riscossione, l'atto impugnato era, in effetti, pervenuto nella casella del destinatario, sussistendo la ricevuta di consegna e la stessa ammissione del contribuente di tale fatto.

L'ufficio lamentava, poi, l'asserita mancanza di valenza giuridica della copia informatica dell'atto inviato a mezzo Pec senza una attestazione di conformità all'originale e l'indispensabilità, ai fini della decisione, del file originale di notifica (Pec), prodotto in appello in formato “eml” alla luce della recente giurisprudenza di legittimità (cfr Cassazione, n. 33983/2022). Tra l'altro, secondo l'Agenzia, nel caso in argomento, non si sarebbe trattato di una nuova prova, ma semplicemente della stessa già prodotta, in primo grado, in formato cartaceo.
Nel controdedurre, il contribuente sosteneva la correttezza della sentenza impugnata, affermando che, nella fattispecie, non sarebbe stata invocabile l'applicabilità della “sanatoria” prevista dall'articolo 156 cpc, sia perché gli atti amministrativi impugnabili non sarebbero “atti del processo”, sia perché la cartella di pagamento in questione mancava, a suo dire, del requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo.

La sentenza del Collegio marchigiano
Nell'accogliere il ricorso proposto dall'Agenzia delle entrate-Riscossione, la Cgt di secondo grado delle Marche contesta l'affermazione dei primi giudici, secondo cui la semplice disponibilità di un documento nella casella Pec non potrebbe equivalere ad avvenuta consegna del documento al destinatario, perché un tale assunto pretenderebbe di dare, alla casella Pec una funzione sostanziale che, invece, può spettare soltanto al soggetto destinatario e ciò senza tener conto che il destinatario e titolare della casella Pec per una quantità innumerevole di ragioni potrebbe essere impossibilitato a controllare la sua casella telematica per tempi non quantificabili.

Tuttavia, spiega il Collegio di secondo grado, l'articolo 149-bis cpc, che tratta le "notificazioni a mezzo posta elettronica", prevede che, ai fini della conoscenza legale dell'atto notificato, il "soggetto destinatario" e la sua "casella pec" sono assolutamente sovrapponibili.
Ovvio - continua la Corte - che possano sussistere innumerevoli ragioni, per le quali potrebbe determinarsi l'impossibilità di controllare la propria Pec ma di tali astratte, ipotetiche ragioni affermate dal resistente, il contribuente non ne aveva dimostrata nessuna.
Inoltre, spiega il Collegio, per principio giuridico generale, i procedimenti di notifica non sono fini a sé stessi: pertanto, l'articolo 156 cpc trova applicazione, non solo nei processi, ma altresì nei procedimenti amministrativi, ivi inclusi, specificamente, quelli di notifica degli atti.
Dunque, il contribuente era stato messo in grado di difendere le proprie posizioni soggettive innanzi alla competente autorità giudiziaria, come in effetti era avvenuto.

Infine, la Corte di giustizia di secondo grado delle Marche conclude contestando la tesi del contribuente, che riteneva ammissibile il ricorso contro l'estratto di ruolo o la cartella ritenuta invalidamente notificata: in questo senso, le sezioni unite della Cassazione (cfr sentenza n.  26283/2022) hanno specificato che la normativa prevista dagli articoli 3-bis e 4-bis del Dl n. 146/2021, che fissa l'inammissibilità dei ricorsi avverso gli estratti di ruolo e la cartella non notificata o invalidamente notificata, si applichi anche ai processi pendenti.

Osservazioni
La sentenza dà continuità al principio di diritto già espresso in più occasioni dalla giurisprudenza di legittimità (cfr Cassazione, pronunce 26102/2018; 26705/2019 e 31045/2021), secondo cui, in relazione alle notifiche a mezzo Pec, la ricevuta di accettazione e di consegna al destinatario costituisce il documento idoneo a provare il perfezionamento della notifica.
Detta ricevuta, infatti, fa insorgere una presunzione di conoscenza da parte del destinatario, secondo il principio stabilito per gli atti recettizi (ex articolo 1335 cc), che si sostanziano in dichiarazioni dirette a soggetti determinati e che si reputano conosciuti nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario.
La descritta presunzione è suscettibile di prova contraria da parte del destinatario: quest'ultimo, in particolare, deve provare di essersi trovato nell’impossibilità oggettiva di avere notizia del documento.
Tale circostanza può concretizzarsi nell'ipotesi di caso fortuito, ad esempio, ossia qualora sussistano malfunzionamenti del sistema, non addebitabili al destinatario; diversamente, non sono in alcun modo valorizzabili, per colui che voglia contestare la notifica, le mere difficoltà a ricevere il documento, in quanto egli è onerato di dotarsi di adeguati strumenti per decodificare e leggere le Pec (cfr Cassazione n. 23971/2020).

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