L’indennità di turno si eroga per compensare “il disagio derivante dalla particolare articolazione dell’orario di lavoro”, come indicato dall’art. 30, c. 5, CCNL 16.11.2022.
Inoltre, il successivo comma 6 precisa: “6. L’indennità di cui al comma 5 è corrisposta per i soli periodi di effettiva prestazione in turno.”
Ne segue che l’indennità non possa essere erogata per una giornata interamente dedicata alla formazione.
Se la giornata prevede una parte dedicata alla formazione e una parte effettivamente lavorata, l’indennità non spetta se la parte lavorata non corrisponda all’espletamento di un turno.
Lo ha precisato anche l’ARAN nell’orientamento applicativo RAL-1692 nel quale si chiarisce quanto segue:
“In presenza di una organizzazione del lavoro per turni (…), la relativa indennità può essere erogata al personale interessato solo se abbia effettivamente reso la propria prestazione lavorativa nell’ambito del turno di assegnazione. (…)
Proprio la precisa formulazione della clausola contrattuale, non consente l’erogazione della stessa in tutti i casi in cui sia mancata la effettiva prestazione di servizio in turno; quindi, non solo nelle ipotesi di assenza dal servizio (qualunque sia la causa dell’assenza: ferie, malattia, ecc.), ma anche in quelle particolari fattispecie nella quale, pur essendo formalmente in servizio, il dipendente interessato comunque non rende la propria prestazione nell’ambito dell’organizzazione del turno, come nel caso in cui lo stesso partecipa ad un corso di formazione."
27 febbraio 2024 Massimo Monteverdi
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 7040, sintomo n. 7140