Utilizzo fondi derivanti dall’imposta di soggiorno

Risposta del Dott. Ennio Braccioni

Quesiti
di Braccioni Ennio
29 Febbraio 2024

Questo Ente ha istituito l'imposta di soggiorno. Premesso che l'obbligo dell’imposta di soggiorno è strettamente legato alla destinazione dei fondi verso specifici ambiti correlati al settore turistico e pertanto non può essere utilizzata per scopi indirettamente connessi al turismo, si chiede se da tali entrate possano essere finanziati i canoni del software, nonché il calendario degli eventi (mostre, balli, canti).

Risposta

Relativamente ai criteri di individuazione delle  spese che sono finanziabili con i proventi derivanti dall’imposta di soggiorno si è pronunciata la Corte dei conti del Veneto che con deliberazione n. 52/22023 ha evidenziato come l’articolo 4, comma 1, del d. lgs. n. 23/2011 che ha istituito detta imposta debba considerarsi una previsione che individua in termini specifici e rigorosi le singole fattispecie ammissibili, come segue:

1) interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive;

2) interventi di manutenzione, fruizione e recupero di beni culturali ed ambientali locali;

3) servizi pubblici locali inerenti ai predetti interventi.

Per inciso si evidenzia che il comma 493 dell’articolo 1 della legge n. 213/2023 (legge di bilancio per il 2024) ha aggiunto tra le spese finanziabili dall’imposta di soggiorno anche i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti

La sopra ricordata deliberazione, dopo aver escluso la possibilità di ricorrere ad una interpretazione analogica o estensiva in riferimento alla destinazione vincolata dei suddetti proventi, ha evidenziato che l’imposta di soggiorno può finanziare solamente gli specifici ambiti funzionali inerenti al turismo, così come declinati dall’art. 4, comma 1, del d. lgs. n. 23/2011, ma non quelli riferibili all’ambito turistico soltanto in via mediata e incidentale; detto in altri termini, non risponde alle finalità di legge una spesa riconducibile solamente per accessorietà alla materia del turismo, e cioè qualora lo scopo turistico risulti soltanto un requisito riflesso dell'attività che si intende finanziare con l'imposta di soggiorno.

Dalla applicazione dei criteri interpretativi come sopra enunciati dalla magistratura contabile deriva che le spese indicate nel quesito potranno essere legittimamente finanziate dalla imposta di soggiorno nella misura in cui le stesse siano direttamente connesse e riferibili a interventi posti in essere dall’Ente in materia di turismo, condizione che dovrà esplicitamente risultare dal provvedimento che autorizza le spese in questione.

27 febbraio 2024           Ennio Braccioni

 

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