Rendicontazione quota assistente sociale in caso di gestione associata di funzioni comuni concernenti gli interventi sociali

Risposta del Dott. Eugenio De Carlo

Quesiti
di De Carlo Eugenio
01 Marzo 2024

Abbiamo stipulato una convenzione per la gestione associata di funzioni comuni concernenti gli interventi sociali in attuazione dell'art. 13-L.R.12.03.08 N. 3, la quale comprende anche il servizio di Segretariato Sociale e il Servizio Sociale Professionale. Quindi noi eroghiamo la nostra quota di partecipazione alla convenzione, di cui una quota è relativa all'Assistente Sociale.

Questa quota relativa all'Assistente Sociale, devo rendicontarla come spesa del personale o può essere considerata trasferimento quota tot. convenzione?

Risposta

Sulla base dei pareri resi da varie Corte dei conti (ad es.  Lombardia sez. controllo n. 151/2023 e Liguria, n. 116/23), con ragionamento espresso sul salario accessorio ma che può ragionevolmente estendersi all’intero trattamento stipendiale, per gli enti che si “associano” mediante convenzione ciascun ente convenzionato potrà computarsi pro quota l’onere finanziario gravante sulle risorse del proprio bilancio e destinato alla retribuzione del personale. Considerando neutra detta spesa, invece, si consentirebbe un innalzamento fittizio del limite di spesa del trattamento accessorio del personale e si aggirerebbe il principio della capacità di sostenimento delle spese predette in base alle risorse disponibili, con conseguente elusione delle prescrizioni normative concernenti i vincoli di spesa e della ratio di ripartizione dell’onere del tetto di spesa tra i diversi enti partecipanti.

Anche in passato la Corte dei conti, a proposito di spese del personale di enti associati o uniti in unioni di comuni, ha affermato che il rafforzamento del processo di svolgimento di funzioni in comune fra più enti mediante la costituzione di Unioni e il contenimento della spesa di personale degli enti territoriali sono espressione di un’unica esigenza e, pertanto, il dato relativo alla spesa di personale da prendere in considerazione non può essere solo quello di ciascun Comune o dell’Unione poiché si tratterebbe di un dato incompleto, dovendosi anche in ipotesi di gestione associata di funzioni o servizi garantire la finalità perseguita dal legislatore in materia di contenimento della spesa di personale (oggi di effettiva sostenibilità).

Pertanto, si opina che la spesa, per la parte che interessa, vada inquadrata nel computo complessivo delle spese del personale del singolo ente.

28 febbraio 2024           Eugenio De Carlo

 

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