Compartecipazione alla spesa per realizzazione di una rotatoria di competenza della Provincia

Risposta del Dott. Ennio Braccioni

Quesiti
di Braccioni Ennio
01 Marzo 2024

Investimenti su beni di terzi: Nella realizzazione di una rotonda stradale allo svincolo del paese (strada provinciale) la provincia chiede un cofinanziamento al Comune. Il Comune può cofinanziare motivando con interesse pubblico (traffico e sicurezza) anche in una logica di sussidiarietà? E' corretto contabilizzare la somma come "contributi agli investimenti" da imputare in competenza nell'anno di attribuzione? E' possibile finanziare con avanzo libero e/o introiti parcheggi?

Risposta

Relativamente alla ammissibilità del cofinanziamento da parte del Comune si può fare riferimento alla deliberazione della Corte dei conti del Veneto n. 135/2019, che ha affrontato il tema della possibile destinazione di fondi comunali per finanziare interventi relativi a beni di proprietà di un soggetto giuridico diverso, al fine di stabilire se sia possibile lo spostamento patrimoniale da un ente ad un altro per finalità d’interesse della collettività dei cui interessi l’ente contributore è rappresentativo, ma per interventi da realizzarsi entro l’ambito di competenza dell’ente sovvenzionato (specificatamente per una contribuzione relativa ad un intervento sulla rete stradale). Al riguardo la Corte, dopo aver rilevato che non esiste alcuna norma che ponga uno specifico divieto al riguardo, ha evidenziato che, anche se nel caso specifico le risorse a disposizione dell’ente andrebbe a beneficio di una collettività i cui interessi non sono rappresentati dall’ente, deve peraltro tenersi conto anche dell’utilità che la collettività dell’ente riceve dallo svolgimento del servizio pubblico, o di interesse pubblico, effettuato dal soggetto che riceve il contributo (Corte dei conti Lombardia, deliberazione n. 262/2012), concludendo che un intervento di tal genere è da ritenere legittimo se e nella misura in cui l’impegno finanziario del Comune contributore sia proporzionato al beneficio che ne trae la propria collettività di riferimento.

Per quanto concerne la contabilizzazione del contributo da assegnare come cofinanziamento, lo stesso rientra nella tipologia dei “contributi agli investimenti” (consistenti in erogazioni effettuate da un soggetto a favore di terzi, destinate al finanziamento di spese di investimento, in assenza di controprestazione, cioè in assenza di un corrispettivo reso dal beneficiario, a favore del soggetto che ha erogato il contributo) e la relativa spesa va imputata nell’esercizio finanziario in cui viene adottato l’atto amministrativo di attribuzione del contributo, salvo diversa previsione temporale stabilita con l’atto stesso (paragrafo 5.2, lettera c), del principio contabile applicato n. 4/2), in particolare se il cofinanziamento ha la natura di contributo a rendicontazione (paragrafo 3.6, lettera c) del ricordato principio contabile).

Per quanto concerne infine il finanziamento della spesa relativa, che ha natura di investimento, la possibilità di utilizzare la quota libera dell’avanzo è da ritenere ammissibile, seppure subordinata al rispetto dell’ordine di priorità stabilite dall’articolo 187, comma 2, del TUEL per tale utilizzo.

Più problematico risulta invece l’utilizzo dei proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto l’art. 7, comma 7, del d. lgs. n. 285/1992 (Codice della strada) dispone un preciso vincolo per tale entrate prevedendo che “”i proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli enti proprietari della strada, sono destinati alla installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento e le somme eventualmente eccedenti ad interventi per migliorare la mobilità urbana“”: al netto del loro impiego per interventi nei riguardi di parcheggi, l’utilizzo di tali proventi risultare pertanto ammissibile solamente per la realizzazione di interventi che configurino un miglioramento della mobilità urbana.

28 febbraio 2024           Ennio Braccioni

 

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