Emolumenti a tassazione ordinaria e separata erogati contemporaneamente e imponibile previdenziale

Risposta del Dott. Massimo Monteverdi

Quesiti
di Monteverdi Massimo
02 Marzo 2024

Nel caso di corresponsione di arretrati contrattuali unitamente allo stipendio mensile, e nello stesso mese sono presenti emolumenti a tassazione Irpef corrente e a tassazione separata, si chiede come deve essere suddiviso il contributo aggiuntivo pensionistico dell'1% ai fini dei due imponibili fiscali, in quanto lo stesso matura dopo un certo tetto di imponibile previdenziale.

Risposta

Come indicato dall’INPS nella circ. n. 21/2024:

L’articolo 3-ter del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438438/1992, ha introdotto (a decorrere dal 1° gennaio 1993), a favore dei regimi pensionistici ai quali sono iscritti i lavoratori dipendenti pubblici e privati, un’aliquota aggiuntiva a carico del lavoratore, nella misura di un punto percentuale, sulle quote eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile. Detto contributo aggiuntivo è dovuto nei casi in cui il regime pensionistico di iscrizione preveda aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10%.

Posto che la prima fascia di retribuzione pensionabile è stata determinata, per l'anno 2024, in € 55.008,00, l'aliquota aggiuntiva dell’1% deve essere applicata sulla quota di retribuzione eccedente il predetto tetto retributivo che, rapportato a dodici mesi, è pari a € 4.584,00. Si rammenta, infatti, che ai fini del versamento del contributo aggiuntivo in questione deve essere osservato il criterio della mensilizzazione”.

Il valore di riferimento mensile per determinare l’imponibile soggetto all’1% aggiuntivo è pertanto pari a € 4.584,00.

Ipotizzando una situazione come la seguente:

- emolumenti soggetti a tassazione ordinaria: € 3.000,00;

- emolumenti soggetti a tassazione separata: € 2.584,00;

Su € 3.000,00 si applicheranno le normali ritenute previdenziali che, una volta sottratte dal lordo, danno origine all’imponibile IRPEF soggetto a tassazione ordinaria A;

Su € 1.584,00 si applicheranno le normali ritenute previdenziali che, una volta sottratte dal lordo, danno origine all’imponibile IRPEF soggetto a tassazione separata B1;

Su € 1.000,00 si applicheranno le ritenute previdenziali aumentate del contributo aggiuntivo che, una volta sottratte dal lordo, danno origine all’imponibile IRPEF soggetto a tassazione separata B2.

La somma di B1 e B2 è l’imponibile IRPEF a tassazione separata.

29 febbraio 2024            Massimo Monteverdi

 

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