Verifica regolarità cassa previdenziale dei soci appartenenti allo studio di professionisti
Risposta del Dott. Fabio Bertuccioli
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiNel caso di corresponsione di arretrati contrattuali unitamente allo stipendio mensile, e nello stesso mese sono presenti emolumenti a tassazione Irpef corrente e a tassazione separata, si chiede come deve essere suddiviso il contributo aggiuntivo pensionistico dell'1% ai fini dei due imponibili fiscali, in quanto lo stesso matura dopo un certo tetto di imponibile previdenziale.
Come indicato dall’INPS nella circ. n. 21/2024:
“L’articolo 3-ter del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438438/1992, ha introdotto (a decorrere dal 1° gennaio 1993), a favore dei regimi pensionistici ai quali sono iscritti i lavoratori dipendenti pubblici e privati, un’aliquota aggiuntiva a carico del lavoratore, nella misura di un punto percentuale, sulle quote eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile. Detto contributo aggiuntivo è dovuto nei casi in cui il regime pensionistico di iscrizione preveda aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10%.
Posto che la prima fascia di retribuzione pensionabile è stata determinata, per l'anno 2024, in € 55.008,00, l'aliquota aggiuntiva dell’1% deve essere applicata sulla quota di retribuzione eccedente il predetto tetto retributivo che, rapportato a dodici mesi, è pari a € 4.584,00. Si rammenta, infatti, che ai fini del versamento del contributo aggiuntivo in questione deve essere osservato il criterio della mensilizzazione”.
Il valore di riferimento mensile per determinare l’imponibile soggetto all’1% aggiuntivo è pertanto pari a € 4.584,00.
Ipotizzando una situazione come la seguente:
- emolumenti soggetti a tassazione ordinaria: € 3.000,00;
- emolumenti soggetti a tassazione separata: € 2.584,00;
Su € 3.000,00 si applicheranno le normali ritenute previdenziali che, una volta sottratte dal lordo, danno origine all’imponibile IRPEF soggetto a tassazione ordinaria A;
Su € 1.584,00 si applicheranno le normali ritenute previdenziali che, una volta sottratte dal lordo, danno origine all’imponibile IRPEF soggetto a tassazione separata B1;
Su € 1.000,00 si applicheranno le ritenute previdenziali aumentate del contributo aggiuntivo che, una volta sottratte dal lordo, danno origine all’imponibile IRPEF soggetto a tassazione separata B2.
La somma di B1 e B2 è l’imponibile IRPEF a tassazione separata.
29 febbraio 2024 Massimo Monteverdi
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 7049, sintomo n. 7149
Risposta del Dott. Fabio Bertuccioli
Risposta del Dott. Fabio Bertuccioli
Risposta della Dott.ssa Ylenia Daniele
INPS – Circolare 11 marzo 2025, n. 57
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
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