Risposta della Dott.ssa Elena Turci
QuesitiCon quali modalità può essere ammessa al voto una persona affetta da demenza senile?
Con precetti in sostanza analoghi, l’articolo 41 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e gli articoli 55 e 56 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, disciplinano l’istituto del c.d. “voto assistito”.
Il comma 2 dell’articolo 41 del d.P.R. n. 570/1960, come modificato dall’articolo 1, comma 1, della legge 5 febbraio 2003, n. 17, e similmente il 2° comma dell’articolo 55 del d.P.R. n. 361 del 1957, a tal proposito, dispongono che “I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore, che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purché l'uno o l'altro sia iscritto in un qualsiasi Comune della Repubblica.”
I destinatari della norma sono i ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità e, per tali soggetti, l’accompagnatore, in sostanza, è soltanto una modalità di esercizio del voto, nel senso che esso rappresenta l’unico ausilio possibile per mettere sullo stesso piano degli altri elettori il cittadino affetto dai citati impedimenti.
L’articolo 41 del DPR n. 570 del 1960 prevede espressamente tre ipotesi (cecità, amputazione, paralisi) di impedimento all’espressione personale del voto, per le quali il presidente è tenuto ad una mera rilevazione di una situazione di fatto. Esistono inoltre altre condizioni non dettagliate nella norma (“di analoga gravità”) per le quali il presidente è chiamato ad una valutazione tecnica tale da appurare se le conseguenze di un fatto, invocato come causa ostativa, siano tali da determinare un impedimento di intensità paragonabile a quella derivante dalle ipotesi nominativamente indicate. In particolare, se la condizione dell’elettore riguarda un deficit di natura cognitiva, di tale gravità che non consente l’espressione autonoma del voto, a tale inconveniente non può ovviare l’accompagnatore sostituendo la propria determinazione a quella dell’elettore, in quanto ciò non è permesso dalla legge.
Non è consentita, a prescindere dalla certificazione medica esibita, l’ammissione al voto assistito di elettori affetti da malattie mentali, mancando del tutto l’analogia, richiesta dalla legge, con le infermità che, pregiudicando la capacità visiva, di movimento o di uso delle mani, impediscono la materiale tracciatura del segno di voto. Se il presupposto per l’ammissione al voto assistito è la presenza di un impedimento di carattere fisico che non consente la materiale espressione del voto, va pertanto esclusa la rilevanza delle patologie o alterazioni di natura psichica o che incidono sulla capacità intellettiva (quali lo stato demenziale, la demenza senile), perché in tali casi l’assistenza dell’accompagnatore non si tradurrebbe nel compimento di operazioni materiali dichiarative di una volontà regolarmente e autonomamente formatasi, ma realizzerebbe una vera e propria integrazione (o sostituzione) della volontà dell’elettore;
Per agevolare gli elettori che hanno un handicap permanente, ed evitare che ogni volta che si rende necessario si trovi a dover produrre certificati medici, l’articolo 1 della legge 5 febbraio 2003, n. 17, ha inserito nel corpo normativo dell’articolo 41 del più volte citato d.P.R. n. 570/1960 e dell’articolo 55 del d.P.R. n. 361 del 1957 la possibilità, per questi soggetti di produrre al Comune di iscrizione nelle liste elettorali, istanza al fine di apporre sulla tessera elettorale un corrispondente simbolo o codice.
Il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale dei servizi elettorali, con circolare del 18 febbraio 2003, n. 6/2003, ha chiarito che la richiesta di apposizione del timbro di autorizzazione al voto assistito deve essere corredata da apposita documentazione sanitaria, attestante che l’elettore è impossibilitato ad esercitare autonomamente il diritto di voto.
Pertanto, continua la circolare ministeriale, si dovrà apporre sulla tessera la sigla “AVD”, acronimo di “Diritto al Voto Assistito”, opportunamente posposte, per rendere il significato meno intellegibile.
Al fine di garantire l’autenticità ed evitare possibili falsificazioni, tale sigla verrà inserita all’interno del timbro del Comune, apponendo in calce la sottoscrizione di un delegato del Sindaco. Tale timbro, per ragioni di riservatezza, verrà apposto nella parte interna della tessera elettorale, ed in particolare, sulla facciata posta a fianco di quelle contenenti gli spazi per la certificazione del voto.
L’ultimo elemento che contraddistingue l’istituto del voto assistito è l’accompagnatore.
In presenza di una delle patologie previste dalla legge è consentito all’elettore fisicamente impedito di esercitare il diritto di voto insieme ad una terza persona, la quale materialmente appone sulla scheda il segno di voto.
Si ritiene che il voto espresso dall’accompagnatore debba essere considerato come il voto espresso dall’elettore accompagnato, in quanto l’accompagnatore agisce come strumento dell’elettore, anche se, in alcuni casi (la cecità), non c’è la possibilità di un controllo dell’elettore sul voto espresso dall’accompagnatore.
Le norme ampiamente citate (articolo 41 del d.P.R. n. 570 e articoli 55 e 56 del d.P.R. n. 361 del 1957) stabiliscono che l’accompagnatore innanzitutto consegna la tessera dell’elettore impedito al presidente del seggio, il quale accerta se l’elettore abbia scelto liberamente il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome.
Nel caso prospettato, quindi, non pare potersi ricorrere ad alcuna forma di voto assistito e l’elettore dovrà esprimere il proprio voto personalmente, non potendo qui riferirsi ad un impedimento di carattere fisico nel tracciare il segno sulla scheda elettorale.
1 Marzo 2024 Elena Turci
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