Maggiorazione dell’indennità di posizione per il vice-segretario comunale

Risposta del Dott. Massimo Monteverdi

Quesiti
di Monteverdi Massimo
04 Marzo 2024

Si chiede quale percentuale dello stipendio prendere a base di calcolo della maggiorazione dell’indennità di posizione a favore del vicesegretario comunale dal 01/01/2023 al 10/04/2023? l'indennità spetta ai segretari ed anche ai vicesegretari nei comuni del cratere sismico. Fino al 31/12/2022 è stata erogata al segretario in convenzione nella misura del 50% (altro comune fuori dal cratere) dal 11/04/2024 abbiamo la nuova convenzione con il ns. ente capofila per la quota dei 2/3 (66,67%).

Si precisa che il periodo per il quale l’Ente vorrebbe erogare l'indennità sisma è quello di vacanza del posto di Segretario e che l'ufficio sisma rimborsa l'indennità corrisposta al Segretario e in sua assenza al Vice.

Risposta

L’art. 1, c. 2, Ord. 10 ottobre 2016 dispone:

2. Per i Segretari comunali in servizio nei comuni di cui al comma 1, anche in qualità di reggenti, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto è corrisposta, per la durata dello stato di emergenza, un'indennità commisurata alla retribuzione aggiuntiva per il Segretario titolare di sede di segreteria convenzionata di cui all'art. 45, comma 1, del Contratto collettivo nazionale dei lavoratori del 16 maggio 2001, con oneri a carico delle risorse di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza n. 388/2016.”

L’indennità spettante al segretario (titolare o reggente) è dunque pari al 25% del totale delle seguenti voci della sua retribuzione:

– Stipendio tabellare mensile in godimento;

– Retribuzione di posizione mensile in godimento, comprensiva, ove applicati:

  • della maggiorazione della posizione;
  • del galleggiamento;

– Retribuzione individuale di anzianità mensile in godimento, ove acquisita;

– Maturato economico annuo mensile in godimento, ove spettante.

Per quanto riguarda il vice-segretario, si hanno dubbi sul fatto che allo stesso spetti tale emolumento.

In generale, infatti, come ha chiarito la sezione pugliese dell’Albo nazionale segretari: 

La nomina a vicesegretario del dipendente dell’ente locale non può comportare né incrementi retributivi, né maggiorazioni dell’eventuale retribuzione di posizione prevista per le alte professionalità (..).

Infatti, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001, “[…] l’attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall’entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale.”.

Non sussiste, pertanto, alcuna esplicita previsione contrattuale che consenta al vicesegretario comunale di ricevere una maggiorazione della retribuzione per l’ipotesi di gestione in forma associata dell’ufficio di segreteria.”

4 marzo 2024                 Massimo Monteverdi

 

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