Riproporzionamento indennità specifiche responsabilità dipendente part-time verticale

Risposta del Dott. Manuel Casoni

Quesiti
di Casoni Manuel
05 Marzo 2024

Si chiede se l'Indennità per specifiche responsabilità ex art. 84 CCNL 16.11.2022, deve essere riproporzionata in caso di personale con rapporto di lavoro part-time verticale.

Risposta

La risposta al quesito è positiva.

L'indennità per specifiche responsabilità ex art. 84 CCNL 16.11.2022 deve essere riproporzionata nel caso di personale con rapporto di lavoro part-time verticale, tenuto conto dell’art. 62 co. 10 e 11 CCNL 2022.

A tal proposito si riporta un consolidato orientamento applicativo dell’Aran, parere RAL_1620: “Ai i fini della definizione del trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, la regola fondamentale in materia è quella del riproporzionamento dello stesso, in relazione alla ridotta durata della prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, sancita espressamente dall’art. 6, comma 9, del CCNL del 14.9.2000.

Trattandosi, quindi, di un vincolo rigido e generale stabilito direttamente dal CCNL esso riguarda tutte, indistintamente, le voci del trattamento economico del personale titolare di tale tipologia di rapporto e, quindi, anche dell’indennità per specifiche responsabilità, di cui all’art.17, comma 2, lett.f) del CCNL dell’1.4.1999, come modificato dall’art.36 del CCNL del 22.1.2004 e, poi, dall’art.7 del CCNL del 9.5.2006.

Pertanto, il quantum dell’indennità di cui si tratta, come quantificato in sede di contrattazione integrativa, non può non essere sempre riproporzionato in rapporto alla durata prevista della effettiva prestazione lavorativa nell’ambito del rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale (proprio l’esistenza della regola generale dell’art.6, comma 9, del CCNL del 14.9.2000 rende superflua una specifica clausola in materia nel contratto integrativo).

In proposito si può anche evidenziare che un diverso comportamento (di erogazione piena del compenso) potrebbe risultare del tutto ingiustificato e irragionevole, anche in considerazione della circostanza che un lavoratore a tempo parziale rende comunque una prestazione ridotta rispetto ad un lavoratore a tempo pieno e, conseguentemente, si riduce anche la quantità delle attività che giustificano l’erogazione del compenso. In sostanza, si ritiene che sussiste sempre uno stretto legame tra tempo di lavoro, attività lavorativa e quantificazione dell’emolumento ad essa connesso”.

La stessa Agenzia, precisa nel successivo orientamento RAL_1976: “L’avviso della scrivente Agenzia, inoltre, è nel senso che, anche nella tipologia del rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale trova, ugualmente, applicazione la norma di cui all’art.6, comma 9, del CCNL del 14.9.2000, secondo cui il trattamento economico del personale in regime di tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa svolta.

4 marzo 2024               Manuel Casoni

 

Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 7062, sintomo n. 7162

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