Indennità al presidente dell’Amministrazione provinciale e contributi previdenziali

Risposta del Dott. Massimo Monteverdi

Quesiti
di Monteverdi Massimo
05 Marzo 2024

Dovendo liquidare l'indennità al presidente, si chiede se i contributi previsti da TUEL art. 86 vadano versati tenendo presente che il soggetto proviene dal settore privato.

Risposta

L’art. 86, c. 1, TUEL dispone:

1. L'amministrazione locale prevede a proprio carico, dandone comunicazione tempestiva ai datori di lavoro, il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi ai rispettivi istituti per i sindaci, per i presidenti di provincia, per i presidenti di comunità montane, di unioni di comuni e di consorzi fra enti locali, per gli assessori provinciali e per gli assessori dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, per i presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, per i presidenti dei consigli provinciali che siano collocati in aspettativa non retribuita ai sensi del presente testo unico. La medesima disposizione si applica per i presidenti dei consigli circoscrizionali nei casi in cui il comune abbia attuato nei loro confronti un effettivo decentramento di funzioni e per i presidenti delle aziende anche consortili fino all'approvazione della riforma in materia di servizi pubblici locali che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 81.”

La norma cioè prevede che il trattamento previdenziale, assistenziale e assicurativo degli amministratori locali sia a carico dell’ente locale per coloro che hanno scelto di dedicarsi a tempo pieno all’esercizio del mandato, rinunciando allo svolgimento di un’attività lavorativa dipendente.

Se è questo il caso illustrato nel quesito (presidente di consiglio provinciale in aspettativa senza assegni da lavoro dipendente), all’amministrazione provinciale spetta il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi.

Per quanto riguarda la determinazione della retribuzione su cui calcolare il premio, si deve fare riferimento alle istruzioni diramate dall’INPS con circ. n. 119/2000 relative al versamento degli oneri previdenziali e assistenziali:

3.1.3 Retribuzione-parametro.

Per quanto attiene alla individuazione della retribuzione-parametro ai fini dell'adempimento dell'obbligo contributivo posto a carico dell'ente locale, permane l'applicabilità, anche nel nuovo regime previdenziale, dei criteri in precedenza indicati in relazione agli amministratori destinatari dell'applicazione del previgente art. 2, co. 3 della legge n. 816/1985, illustrati con circolari 13 del 18 gennaio 1995 e n. 157 del 29 luglio 1996. 

Pertanto gli enti locali interessati adempiranno l'obbligo contributivo posto a loro carico ai sensi dell'art. 26 della legge in oggetto sulla base di quanto indicato dall'art. 8, co. 8, della legge 23.4.1981, n 155, commisurandolo alla retribuzione della categoria e qualifica professionale posseduta dall'interessato al momento del collocamento in aspettativa e di volta in volta adeguate in relazione alla dinamica salariale e di carriera della stessa categoria e qualifica.

In caso di mancata regolazione del trattamento economico dovranno essere prese in considerazione le retribuzioni fissate dai CCNL per gli impiegati delle imprese metalmeccaniche (cfr. circolare n. 574 RCV dell'8 ottobre 1981)."

Inoltre, nella stessa circolare, l’INPS precisa:

"3.1.4 Istruzioni procedurali.

Le contribuzioni previdenziali ed assistenziali per gli amministratori in aspettativa contemplati dall'art. 26, co.1, della legge in esame devono essere versate nella gestione previdenziale di appartenenza del lavoratore in aspettativa. 

A tale riguardo l'amministrazione locale interessata dovrà richiedere presso la sede dell'Istituto territorialmente competente l'apertura di apposita posizione contributiva, con assegnazione del CSC e del codice ISTAT corrispondente al settore di inquadramento del datore di lavoro del dipendente chiamato a ricoprire l'incarico che dà diritto all’aspettativa. (…)

I datori di lavoro comunicheranno all'Ente locale l'ammontare delle retribuzioni di riferimento di cui al precedente punto 3.1.3, le aliquote contributive dovute e i codici di comunicazione del mod. DM10/2. (…)."

4 marzo 2024                 Massimo Monteverdi

 

Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 7068, sintomo n. 7168

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