Anzianità di servizio ai fini del periodo di preavviso

Risposta del Dott. Massimo Monteverdi

Quesiti
di Monteverdi Massimo
06 Marzo 2024

Un dipendente è stato assunto il 3/09/2012. È cessato per dimissioni per opzione in data 28/02/2014 (ultimo giorno). È stato riammesso in servizio il 01/09/2014. Dovendo cessare nuovamente per dimissione per opzione dal 01/05/2024. Come va conteggiata l'anzianità di servizio al fine del periodo di preavviso?

Risposta

L’art. 12, CCNL 9.5.2006:

"1. In tutti i casi in cui il presente contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell’indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati come segue:

a) due mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a cinque anni;

b) tre mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a dieci anni;

c) quattro mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre dieci anni.

2. In caso di dimissioni del dipendente i termini di cui al comma 1 sono ridotti alla metà.”

A tale proposito, l’ARAN (ad es. RAL-1906) ha precisato:

Relativamente alla particolare questione del calcolo della indennità di preavviso in relazione alla anzianità di servizio maturata, la scrivente Agenzia ha avuto modo di chiarire, in precedenti orientamenti applicativi, che ai fini della determinazione dell’indennità di mancato preavviso, l’anzianità non può che essere quella maturata presso l’ultimo datore di lavoro, salvo il caso in cui il dipendente sia pervenuto presso tale ultimo datore di lavoro per effetto di processi di mobilità.

Infatti, in proposito, si deve ricordare che, in base alle previsioni dell’art. 30 del D.Lgs.n.165/2001, in tutti i casi di mobilità di personale tra enti o amministrazioni pubbliche, il rapporto di lavoro del dipendente non si estingue ma continua con gli stessi contenuti e con le medesime caratteristiche con un nuovo e diverso datore.

Proprio, in considerazione di tale aspetto, si ritiene che, in presenza di avvenuti processi di mobilità, la durata del periodo di preavviso, ai sensi dell’art.12 del CCNL del 9.5.2006, debba essere calcolata con riferimento all’anzianità di servizio maturata sia presso l’ente di destinazione, sia presso la diversa amministrazione di provenienza, prima del trasferimento.

Diverso, invece, è il caso in cui l’inquadramento presso l’ultimo ente sia avvenuto a seguito di un nuovo concorso pubblico, dato che in questa ipotesi si instaura un nuovo e diverso rapporto di lavoro. (…)”.

Ora, poiché nel caso descritto nel quesito, l’anzianità di servizio si calcola a partire dall’instaurazione del nuovo, ultimo, rapporto di lavoro, cioè dal 1° settembre 2014, rispetto alla data delle dimissioni (1° maggio 2024) il lavoratore dovrà dare un preavviso di tre mesi, ridotti a un mese e mezzo (quarantacinque giorni), a causa delle dimissioni.

4 marzo 2024               Massimo Monteverdi

 

Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 7069, sintomo n. 7169

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