Iter per il riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis a cittadino residente all'estero o richiedente iscrizione anagrafica

Risposta della Dott.ssa Tiziana Piola

Quesiti
di Piola Tiziana
06 Marzo 2024

Un cittadino straniero residente all'estero e maggiorenne vorrebbe presentare istanza per il riconoscimento della cittadinanza italiana. La madre ha acquistato la cittadinanza italiana jure matrimonii ed ora risulta iscritta all’Aire, mentre il padre è cittadino italiano per nascita ma ha perso la cittadinanza italiana successivamente alla nascita del figlio ed attualmente risulta essere cittadino straniero.

Si chiede come debba procedere il figlio per ottenere la cittadinanza italiana.

Risposta

Il cittadino maggiorenne residente all'estero deve rivolgersi al Consolato italiano all'estero, competente per circoscrizione estera, per richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana. L'ufficiale di stato civile, infatti è competente solo per i suoi cittadini residenti. Non rileva nulla che la madre sia iscritta AIRE nel comune in cui l'interessato si è rivolto per ottenere la cittadinanza italiana. Gli accertamenti relativi alla cittadinanza italiana possono essere eseguiti solo ed esclusivamente nel caso in cui il cittadino risieda nel Comune ovvero abbia la dimora abituale nel comune. La circolare k. 28.1/1991 del Ministero dell’Interno impartisce le seguenti istruzioni: “potrà essere avviato il relativo procedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana su istanza degli interessati, solo ove costoro risultino iscritti nell'anagrafe della popolazione residente. L'iscrizione anagrafica di queste persone, entrate in Italia con passaporto straniero, deve seguire le modalità disciplinanti l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente degli stranieri e presuppone, da parte degli interessati, l'espletamento degli adempimenti di cui alle disposizioni vigenti in materia”. Con Circolare n. 32 del 13 giugno 2007, il Ministero dell’Interno ha stabilito che la dichiarazione di presenza resa all'Autorità di Frontiera, che ha sostituito il “permesso di soggiorno turistico” (legge 68/2007), costituisce titolo utile ai fini dell’iscrizione anagrafica di coloro i quali intendono avviare in Italia la procedura per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis. In pratica: occorre verificare se il passaporto dell'interessato riporti eventualmente il timbro della polizia di frontiera (paesi non Schengen) e, nel caso in cui provenga da paesi dell'Area Schengen produca anche l'attestazione di soggiorno rilasciata dalla questura entro 8 giorni dall'ingresso in Italia. Il cittadino risulta regolare sul territorio italiano solo per 90 giorni dall'Ingresso nell'area Schengen da un paese extracomunitario e può chiedere la residenza entro tali 90 giorni. Si deve tener presente che l'applicazione di dette circolari è utile al fine di snellire le procedure di regolarità del soggiorno di coloro che altrimenti vedrebbero pregiudicato un loro diritto; ciò non toglie che l'ufficiale d'anagrafe deve comunque verificare la dimora abituale dell'interessato e nel caso in cui il procedimento non si concluda nei termini consentiti dal visto d'ingresso l'interessato deve attivarsi per ottenere presso la questura competente il permesso di soggiorno ad uso cittadinanza.

Nel caso, quindi, che possa richiedere la residenza, e venga iscritto in anagrafe poiché ha la dimora abituale, l'ufficiale di stato civile può recepire l'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana, alla quale deve essere allegata la documentazione previsa dalla circolare k 28.1/1991 succitata, ovvero l'atto di nascita del padre (sembra dalla domanda del quesito in un comune italiano) nel quale sarà annotata la perdita della cittadinanza italiana, l'atto di matrimonio dei genitori e l'atto di nascita del figlio.

Si possono verificare i seguenti casi:

  1. Se l'interessato è nato prima del 16/08/1992 e il padre si è naturalizzato straniero prima di quella data (entrata in vigore della legge 91/92) probabilmente ha perso la cittadinanza italiana in applicazione dell'art 8 della della legge 555/1912. Se il figlio è nato prima della naturalizzazione del padre, era italiano all'epoca della nascita. Se il figlio è nato ed era residente in uno Stato estero, dal quale sia stato ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, in applicazione dell'art. 7 della legge 555/1912, anche se convivente con il padre che ha perso la cittadinanza italiana. Quindi ad esempio se il padre si è naturalizzato Argentino o Brasiliano ed il figlio è nato in Argentina o Brasile il figlio non ha perso la cittadinanza italiana, poiché già cittadino Argentino o Brasiliano per nascita ius soli, ma potrebbe avervi rinunciato al compimento della maggiore età. Al contrario, se lo Stato estero non trasmette la cittadinanza in base al principio dello ius soli,  e se il genitore italiano, dal quale il figlio aveva derivato la cittadinanza, acquista una cittadinanza straniera, per il figlio minore troverà applicazione l’art. 12, secondo comma, della stessa legge 555/1912, che dispone: “I figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la tutela legale, e acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero”. In tale situazione, cioè qualora il genitore italiano abbia acquistato la cittadinanza straniera per naturalizzazione, il figlio minorenne, che era residente con il genitore in questione, e che non aveva la cittadinanza dello stesso Stato estero per ius soli, perde la cittadinanza italiana e, di conseguenza, si interrompe la trasmissione della cittadinanza italiana. Occorre pertanto verificare con precisione la data ed il luogo di nascita del figlio e se lo Stato in cui è nato gli ha attribuito la cittadinanza ius soli; occorre inoltre conoscere la data di naturalizzazione del padre per comprendere come applicare i principi summenzionati. Occorrerà verificare se alla maggiore età il figlio non abbia mai rinunciato alla cittadinanza italiana, chiedendo al consolato italiano competente per circoscrizione di residenza precedente estera.
  1. Se l'interessato è nato dopo il 15/08/1992 e il padre si è naturalizzato straniero dopo quella data il minore non ha perso la cittadinanza italiana. Occorre comunque applicare la circolare k 28.1/1992 per verificare se il figlio non abbia mai rinunciato alla cittadinanza italiana.
  2. Per quanto riguarda la possibilità di trasmissione della cittadinanza da parte della madre, se il figlio è nato prima del 16/08/1992 (si suppone che la madre si sia sposata con il padre) occorre riflettere sulle date. Nel gennaio del 1983 la sentenza n. 30 della Corte Costituzionale, in considerazione della parità giuridica tra i sessi, riconosceva alla donna la facoltà di trasmettere la cittadinanza ai propri figli. Tale principio, che immediatamente andò a modificare il dettato della legge vigente, con retroattività, ormai riconosciuta, al 1°.1.1948, venne recepito nel corpo della legge n. 123/1983. L’art. 5 di tale legge si riferiva esclusivamente a coloro che erano minorenni alla data di entrata in vigore della legge stessa (27 aprile 1983). La posizione di cittadinanza dei cittadini italiani che erano maggiorenni (la maggiore età era 21 anni) a quella data continuava ad essere regolata dalla precedente normativa (Legge 555/1912 e, con decorrenza 1°.1.1948, sentenza n. 30/1983 della Corte Costituzionale). Quindi se il figlio era maggiorenne al 27 aprile 1983 La sentenza n. 30 non ha inciso sulle situazioni regolate dall’art. 12. Quindi, a chi, italiano per nascita, avesse perduto la cittadinanza italiana durante la minore età in seguito al mutamento di cittadinanza del padre, secondo quanto disposto dal 2° comma dell’art. 12 della Legge 555/1912, non può essere riattribuita la cittadinanza italiana in base alla sentenza n. 30, pur essendo la madre italiana all’atto della nascita del figlio e pur rimanendo la stessa italiana al momento della naturalizzazione del coniuge.

Il fatto che la madre sia cittadina italiana iscritta Aire non significa che il figlio possa quindi rivendicare il possesso della cittadinanza italiana iure sanguinis automaticamente per il semplice fatto di essere figlio, occorre accertare le date ed applicare correttamente le leggi summenzionate.

4 Marzo 2024               Dott.ssa Tiziana Piola

 

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