Rimborso quota solidarietà proventi multe erroneamente versata a INPDAP

Risposta della Dott.ssa Ylenia Daniele

Quesiti
di Daniele Ylenia
06 Marzo 2024

A seguito di versamento errato all'INPDAP per la quota di solidarietà riferita ai proventi del codice della strada, si chiede se si possono richiedere i rimborsi e con quale modalità.

Risposta

Ai sensi dell’articolo 98 CCNL 16 novembre 2022, a partire dal 22 maggio 2018, i proventi al codice della strada destinati a previdenza complementare devono essere riversati unicamente al Fondo Perseo Sirio. Contestualmente ai versamenti al Fondo, l’ente è tenuto a versare anche il contributo di solidarietà, ex Legge n. 166/1991.

A partire dal primo gennaio 2012 l'INPDAP è stato soppresso e tutte le sue funzioni sono state trasferite all'INPS. Dal 2012, quindi, quando si parla di INPDAP ci si riferisce alla Gestione Dipendenti Pubblici dell'INPS, che è subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi del precedente ente.

Appare utile rammentare che, con l’entrata in vigore dell’articolo 116, comma 20, della legge n. 388/2000, il legislatore ha previsto la possibilità, nel caso di contributi versati presso un ente previdenziale pubblico diverso da quello effettivamente creditore, del trasferimento diretto all’ente titolare della contribuzione delle somme incassate. La ratio della norma è quella di favorire il debitore ed evitare l’onere di chiedere contestualmente un rimborso per poi effettuare un pagamento della stessa natura e con l’aggravio di sanzioni.

Con la circolare n.45/2018, l’INPS ha chiarito che tale possibilità è subordinata alle seguenti condizioni:

  • il versamento deve essere effettuato erroneamente a beneficio di un ente diverso da quello legittimato a riceverlo;
  • la natura del contributo deve essere previdenziale;
  • il contributo deve essere certo;
  • deve sussistere la buona fede del debitore, che si sostanzia nella convinzione di assolvere un obbligo verso il creditore apparente.

Inoltre, si ricorda che, ai sensi dell’art. 9 bis, comma 3, del Decreto legge n. 103 del 29/03/1991, come integrato, in sede di conversione, dall'articolo unico della legge n. 166 del 1 giugno 1991, al contributo di solidarietà si applicano le disposizioni in materia di riscossione, termini di prescrizione e sanzioni vigenti per le contribuzioni dei regimi pensionistici obbligatori di pertinenza, (si veda la Circolare INPDAP n.42 del 31/7/1998).

4 marzo 2024                 Ylenia Daniele

 

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