Unione di comuni e progressione tra le aree per sostituire personale cessato
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiProgressioni verticali a regime ex art. 52, comma 1-bis del D. Lgs. n. 165/2001: può considerarsi utile, ai fini della legittimità della progressione verticale, programmare un'assunzione che genera una spesa etero finanziata? Nel mio Ente si vuole procedere con una progressione verticale inserendo nel piano del fabbisogno la previsione di assunzione da adesione alle politiche di coesione (Programma Nazionale di Assistenza TecnicaCapacità per la Coesione 2021-2027 (PN CapCoe).
L’art. 15, c. 1, CCNL 16.11.2022 dispone:
“1. Ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis del D. Lgs. n. 165/2001, fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all’accesso dall’esterno, nel rispetto del piano triennale dei fabbisogni di personale, gli Enti disciplinano le progressioni tra le aree tramite procedura comparativa (…)”.
La riserva del 50% dei posti è dunque rispettata se i relativi posti a tempo indeterminato sono coperti con procedura concorsuale pubblica, indipendentemente dalle modalità di finanziamento.
Il piano straordinario di assunzioni per la politica di coesione a cui aderisce il Comune è finalizzato all'assunzione di funzionari a tempo indeterminato, tramite concorso pubblico.
Dunque, la progressione a cui si fa riferimento nel quesito può essere riferita solo al passaggio dall’area degli istruttori a quella dei funzionari ed EQ.
In effetti, l’Avviso pubblico finalizzato all’acquisizione delle manifestazioni di interesse precisa:
“Con la manifestazione di interesse l’Ente dovrà produrre, firmando digitalmente ed allegando tale documento in Piattaforma (a pena di irricevibilità), la “Deliberazione della Giunta o organo esecutivo”, che dovrà contenere a pena di inammissibilità:
- l‘assunzione dell’impegno a mantenere disponibili i posti di dotazione organica per i quali si è presentata istanza per le finalità del presente avviso;
- la garanzia all’assunzione - in ipotesi di previsione di assegnazione di personale nel DPCM - con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di personale non dirigenziale, da inquadrare nel livello iniziale dell’area dei funzionari prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - Comparto Funzioni locali, ovvero altro contratto di lavoro vigente;
- l’assunzione dell’obbligo di adibire il personale reclutato, fino al 31/12/2029, esclusivamente allo svolgimento di attività direttamente afferenti all’attuazione dei fondi della politica di coesione europea;
- l’impegno a partecipare fattivamente alle modalità di attuazione, monitoraggio, rendicontazione e controllo dell’operazione, nel rispetto delle disposizioni, delle procedure e della manualistica che verranno messe a disposizione dal PN CapCoe;
- l’impegno dell’Ente, entro la data di assunzione del personale, a procedere, all’integrazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di personale, ove lo stesso non risulti aggiornato o non pertinente rispetto agli esiti alla ripartizione di cui al DPCM."
5 marzo 2024 Massimo Monteverdi
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 7079, sintomo n. 7179
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
ARAN – Orientamento applicativo Funzioni Locali pubblicato in data 30 aprile 2025 – Id: 34203
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
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