Stipendi, indennità funzione e gettoni presenza accreditati due volte: modalità di recupero343

Risposta del Dott. Massimo Monteverdi

Quesiti
di Monteverdi Massimo
09 Marzo 2024

Nel mese di gennaio 2024, a causa di un disservizio, sono state accreditati due volte gli stipendi, indennità di funzioni agli Amministratori e gettoni di presenza ai Consiglieri. La normativa vigente in materia consente al Comune, per il personale dipendente a tempo indeterminato, di recuperare la doppia mensilità accreditata compensando con una delle prossime mensilità da erogare, quindi una mensilità sarà pari a zero?

Risposta

La Corte di Cassazione ha, innanzitutto, chiarito (sent. n. 1963/2023):

Questa Corte (Sez. L, Sentenza n. 1464 del 02/02/2012, Rv. 621079 - 01) ha infatti già affermato che, nel rapporto di lavoro subordinato, il datore di lavoro versa al lavoratore la retribuzione al netto delle ritenute fiscali e, quando corrisponde per errore una retribuzione maggiore del dovuto, opera ritenute fiscali erronee per eccesso. 

Ne consegue che, in tale evenienza, il datore di lavoro, salvi i rapporti col fisco, può ripetere l'indebito nei confronti del lavoratore nei limiti di quanto effettivamente percepito da quest'ultimo, restando esclusa la possibilità di ripetere importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente. 

Nel medesimo senso, Sez. L, Sentenza n. 19735 del 25/07/2018 (Rv. 650039 - 01), secondo la quale, in caso di riforma, totale o parziale, della sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di somme in favore del lavoratore, il datore di lavoro ha diritto a ripetere quanto il lavoratore abbia effettivamente percepito e non può pertanto pretendere la restituzione di importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente, atteso che il caso del venir meno con effetto "ex tunc" dell'obbligo fiscale a seguito della riforma della sentenza da cui è sorto ricade nel raggio di applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n., n. 602 del 1973, articolo 38, comma 1, secondo cui il diritto al rimborso fiscale nei confronti dell'amministrazione finanziaria spetta in via principale a colui che ha eseguito il versamento non solo nelle ipotesi di errore materiale e duplicazione, ma anche in quelle di inesistenza totale o parziale dell'obbligo.”

Il diritto alla restituzione dello stipendio pagato due volte, perciò, riguarda l’importo netto, non quello lordo.

Detto questo a proposito del quantum da chiedere al lavoratore, si deve poi precisare che, per quanto alto sia l’importo da restituire, esso non potrà mai essere superiore, mensilmente, alla metà dello stipendio netto, come si ricava dall'art. 68, c. 2, D.P.R. n. 180/1950: “(…) Qualora i sequestri o i pignoramenti abbiano luogo dopo una cessione perfezionata e debitamente notificata, non si può sequestrare o pignorare se non la differenza fra la metà dello stipendio o salario valutati al netto di ritenute e la quota ceduta, fermi restando i limiti di cui all'art. 2."

6 marzo 2024                 Massimo Monteverdi

 

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