Risposta della Dott.ssa Roberta Mugnai
QuesitiHo ricevuto da un avvocato con delega la richiesta di trascrizione di una sentenza straniera di separazione emanata da un tribunale tedesco. I coniugi sono cittadini italiani che hanno celebrato in questo comune il matrimonio. La moglie anni fa si è trasferita in Germania ed ha richiesto la separazione ottenuta con la sentenza surriferita, che è stata inviata al marito a quel tempo detenuto in carcere.
Ad oggi il marito è deceduto e la figlia di quest’ultimo, tramite avvocato, chiede la trascrizione della sentenza.
Si chiede se sia legittimata ad inviare tale istanza e, in caso affermativo, se si debba procedere solo all’annotazione di separazione o anche alla trascrizione della sentenza.
Per rispondere correttamente alla domanda occorre premettere la distinzione tra due requisiti necessari (ma non coincidenti) alla richiesta di trascrizione: l’interesse alla trascrizione e la necessità di soddisfare le condizioni di trascrivibilità della sentenza straniera.
Per quanto riguarda l’interesse alla trascrizione di atti e provvedimenti nei Registri di stato civile, l’art. 12, punto 11, del D.P.R. n. 396/2000 recita: «La trascrizione può essere domandata da chiunque vi ha interesse, con istanza verbale o con atto redatto per iscritto e trasmesso anche a mezzo posta, o dalla pubblica autorità». Nel caso del genitore deceduto, la figlia può considerarsi persona interessata alla corretta indicazione dello stato matrimoniale del padre (per esempio per motivi di eredità).
Per quanto riguarda, invece, le condizioni di riconoscimento della sentenza straniera il riferimento è l’art.64 Legge n.218/1995.Secondo tale articolo, i requisiti richiesti per il riconoscimento della sentenza straniera sono: a) il giudice che l’ha pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell’ordinamento italiano; b) l’atto introduttivo del giudizio è stato portato a conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo e non sono stati violati i diritti essenziali della difesa; c) le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo dove si è svolto il processo o la contumacia è stata dichiarata in conformità a tale legge; d) essa è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunciata; e) essa non è contraria rispetto ad altra sentenza pronunziata da un giudice italiano passata in giudicato; f) non pende un processo davanti ad un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero; g) le sue disposizioni non producono effetti contrari all’ordine pubblico.
L’ufficiale dello stato civile, per verificare la corrispondenza della sentenza di cui si chiede il riconoscimento con quanto prevede l’art.64, deve esaminare il documento prodotto ed acquisire la dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa ai punti e) e f). Tale dichiarazione normalmente viene resa da uno dei due coniugi (normalmente colui che presenta la richiesta all’ufficiale dello stato civile) e difficilmente potrebbe essere sostituita con documentazione alternativa.
Concludendo: se la sentenza presentata dalla figlia rispetta gli aspetti formali (sentenza in originale, in versione estesa, passata in giudicato, legalizzata e con traduzione ufficiale) e la figlia si addossa la responsabilità di dichiarare la situazione della sentenza del padre riguardo ai punti e) e f) (per correttezza, però, aggiungo che c’è chi ritiene che tale dichiarazione non possa essere validamente resa da chi non è parte della procedura di separazione) o produce la dichiarazione sostitutiva sottoscritta dalla moglie del padre, si può procedere con il riconoscimento della sentenza straniera di separazione personale, che andrà trascritta ed annotata; altrimenti dovrà essere fatto un provvedimento di rifiuto ex art.7 DPR 396/2000, per impossibilità di verifica dei requisiti previsti all’art.64 Legge n.218/1995 e contro tale rifiuto la richiedente potrà fare ricorso al Tribunale territorialmente competente.
7 Marzo 2024 Roberta Mugnai
Per i clienti Halley: ricorrente QD n. 3227, sintomo n. 3262
Risposta del Dott. Andrea Dallatomasina
Agenzia delle Entrate – Provvedimento 3 giugno 2025, Prot. n. 241540/2025
Corte Costituzionale – Sentenza 30 maggio 2025, n. 76 e comunicato stampa
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