CPV per affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria e nomina medico competente
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Risposta della Dott.ssa Lorella Capezzali
QuesitiI parenti di un defunto (madre e figlia) hanno dichiarato che la sua volontà era quella di affidare le ceneri alla figlia, pertanto abbiamo autorizzato l'affidamento.
Ora la figlia del defunto chiede la dispersione delle ceneri, riferendo che questa fosse la volontà del padre. Non può però fornire prova di tale volontà, in quanto non risulta un testamento, un’iscrizione a SOCREM, etc. Si chiede pertanto se sia possibile autorizzare la dispersione.
La risposta è negativa in quanto la Regione Toscana, avendo previsto nell’art. 1 della Legge regionale 31 maggio 2004, n. 29, la disciplina dell’affido ceneri richiamando le disposizioni della L. 130/2001 la quale, all’art.3, comma 1 lettera subordina l’affidamento alla volontà espressa dal defunto, come per la dispersione.
Tra l’altro la Regione Toscana il 2 aprile 2014 ha rilasciato un parere dell’ufficio legale che dispone che la volontà del defunto debba essere necessariamente scritta nella forma del testamento o dell’iscrizione ad associazione cremazionista.
La dichiarazione degli aventi titolo della volontà del deceduto espressa in vita rispetto all’affidamento delle ceneri non si contempla con una successiva dichiarazione che lo stesso avrebbe manifestato in vita la volontà che le sue ceneri fossero disperse, sia perché una delle due risulterebbe mendace e tra l’altro, per la dispersione inaccettabile senza il supporto di una documentazione scritta.
Consiglio di proporre al competente ufficio regionale la questione per ottenere ulteriori elementi di valutazione.
Lo sversamento delle ceneri nel cinerario comune si configura come conservazione indistinta, piuttosto che come dispersione, mancando la commistione della cenere umana con l’elemento naturale in modo tale che la prima si perda irrimediabilmente, in quanto, con tale operazione non si rende necessaria la manifestazione di volontà del defunto essendo assimilata alla tumulazione/inumazione.
6 Marzo 2024 Lorella Capezzali
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Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
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Tar Lombardia, Brescia, sez. I, sentenza n. 520/2025
Risposta del Dott. Fabio Bertuccioli
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