Membro di commissione concorso con partita IVA e eventuale fattura per compenso
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Fabio Bertuccioli
QuesitiDevo liquidare i messi notificatori. Quale aliquota devo utilizzare, quella del 23% come redditi assimilati a lavoro dipendente, giusto? .
Supponendo che i messi notificatori siano dipendenti (rapporto di lavoro dipendente) dell’ente e che le trasferte siano all’interno del territorio comunale, in virtù del principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente, anche le relative indennità concorreranno alla determinazione dello stesso e quindi confluiranno nel cedolino con applicazione delle ritenute IRPEF a scaglioni e applicazione delle detrazioni (tipo di lavoro dipendente) spettanti. Qualora si facesse riferimento invece alle indennità di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all’espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi o alle indennità di cui all’art. 103 DPR 1229/1959 le stesse concorrono a formare il reddito nella misura del 50% del loro ammontare, giusto quanto disposto dall’art. 51, comma 6, TUIR: “6. Le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all'espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità, le indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo, i premi agli ufficiali piloti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare di cui all'articolo 1803 del codice dell'ordinamento militare, i premi agli ufficiali piloti del Corpo della Guardia di finanza di cui all'articolo 2161 del citato codice, nonché le indennità di cui all'articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere individuate categorie di lavoratori e condizioni di applicabilità della presente disposizione.” Sul punto, riduzione del 50% ex comma 6, art, 51, TUIR, si può cogliere un’interpretazione estensiva da parte dell’Agenzia delle Entrate (all’epoca Ministero delle Finanze) che con la circolare Ministero delle Finanze n. 326/E/1997 al punto 2.4.3 ha illustrato quanto segue: “Per quanto riguarda, invece, le indennita' di cui all'articolo 133 del D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, corrisposte ai messi notificatori, la previsione dell'assoggettamento a tassazione nella misura del 50 per cento e' del tutto innovativa e di favore, atteso che fino ad oggi le stesse concorrevano integralmente a formare il reddito imponibile. La stessa Corte di Cassazione, (Sez. I civ. del 9 maggio 1991, sentenza n. 5197) aveva precisato che l'indennita' attribuita agli Ufficiali giudiziari per il servizio di notifica era tassabile ai fini dell'IRPEF in quanto "all'ufficiale giudiziario compete la predetta indennita' non per ogni uscita dall'edificio ove l'ufficio ha sede, ma per ogni atto che compie fuori dall'edificio predetto; ed e' chiaro, allora, che se e' prevista una pluralita' di introiti (corrispondenti al numero di atti) anche a fronte di una spesa unica, si e' in tema di indennita' di tipo retributivo, non di rimborso spese." La stessa Corte aveva osservato che la circostanza che l'indennita' in questione fosse comprensiva anche del rimborso spese non legittimava la conclusione dell'intassabilita', in quanto il legislatore fiscale, nell'art. 48 del TUIR, non dettava in questo caso i criteri per stabilire quale parte dell'indennita' dovesse essere considerata tassabile e quale, invece, fosse esclusa. In senso conforme, si era espresso anche lo scrivente. La questione risulta ora definitivamente risolta in quanto, appunto, per le indennita' corrisposte ai messi notificatori, e' stata stabilita, a decorrere dal 1° gennaio 1998, una riduzione al 50 per cento dell'importo da assoggettare a tassazione. E' appena il caso di ribadire, invece, che la tassa del dieci per cento dovuta sui proventi degli ufficiali giudiziari e loro aiutanti ai sensi dell'articolo 154 del medesimo decreto presidenziale n. 1229 del 1959, mentre resta esclusa dalla base imponibile ai fini dell'applicazione della ritenuta alla fonte, non può essere considerata come acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dagli ufficiali giudiziari.
8 marzo 2024 Fabio Bertuccioli
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 7098, sintomo n. 7198
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta della Dott.ssa Ylenia Daniele
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
Agenzia delle Entrate – risoluzione 11 aprile 2025, n. 29
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