Retribuzione durante il periodo di maternità facoltativa

Risposta del Dott. Massimo Monteverdi

Quesiti
di Monteverdi Massimo
11 Marzo 2024

In riferimento ad una pratica di maternità per una dipendente a tempo indeterminato, entrata in maternità a rischio dal 18 luglio 2023, e il parto è avvenuto il 30/11/2023, si chiede con quale percentuale viene pagata la maternità facoltativa, dopo il periodo di maternità obbligatoria.

Risposta

L’art. 34, D. Lgs. n. 151/2001 dispone:

1. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32, fino al dodicesimo anno di vita del figlio, a ciascun genitore lavoratore spetta per tre mesi, non trasferibili, un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima complessiva di due mesi fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell'80 per cento della retribuzione nel limite massimo di un mese e alla misura del 60 per cento della retribuzione nel limite massimo di un ulteriore mese, elevata all'80 per cento per il solo anno 2024. I genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di tre mesi, per i quali spetta un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione. Nel caso vi sia un solo genitore, allo stesso spetta un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione per un periodo massimo di nove mesi. Qualora sia stato disposto, ai sensi dell'articolo 337-quater del Codice civile, l'affidamento esclusivo del figlio ad un solo genitore, a quest'ultimo spetta in via esclusiva anche la fruizione del congedo indennizzato riconosciuto complessivamente alla coppia genitoriale. L'indennità è calcolata secondo quanto previsto all'articolo 23.”

Per i dipendenti degli enti locali vale peraltro il trattamento di maggior favore previsto dall’art. 45, c. 3, CCNL 16.11.2022:

3. Nell’ambito del congedo parentale previsto per ciascun figlio dall’art. 32, comma 1 del D. Lgs. n. 151 del 2001 e ssmmii, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori, sono fruibili anche frazionatamente e sono retribuiti per intero secondo quanto previsto dal comma 2.”

Se ne ricava che il congedo facoltativo è retribuito:

- al 100% per il primo mese;

- all’80% per il secondo mese, ma solo per il 2024 (altrimenti al 60%);

- al 30% per i tre mesi successivi.

8 marzo 2024                Massimo Monteverdi

 

Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 7100, sintomo n. 7200

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