Protocollazione richiesta presentata da un privato e inoltrata da un professionista delegato
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Risposta della Dott.ssa Ylenia Daniele
QuesitiL’art. 86 – comma 1 - del TUEL afferma quanto segue: “L'amministrazione locale prevede a proprio carico, dandone comunicazione tempestiva ai datori di lavoro, il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi ai rispettivi istituti per i sindaci, per i presidenti di provincia, per i presidenti di comunità montane, di unioni di comuni e di consorzi fra enti locali, per gli assessori provinciali e per gli assessori dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, per i presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, per i presidenti dei consigli provinciali che siano collocati in aspettativa non retribuita ai sensi del presente testo unico. La medesima disposizione si applica per i presidenti dei consigli circoscrizionali nei casi in cui il comune abbia attuato nei loro confronti un effettivo decentramento di funzioni e per i presidenti delle aziende anche consortili fino all'approvazione della riforma in materia di servizi pubblici locali che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 81”.
Il Sindaco di questo ente si trova attualmente in aspettativa senza assegni per poter ricoprire tale carica. Lo stesso ha una sub agenzia assicurativa ed è un libero professionista.
Si chiede qual è l’iter procedurale da seguire per poter aprire la relativa posizione assicurativa e per poter versare i contributi assistenziali, previdenziali e assicurativi in suo favore.
Il secondo comma dell’art.86 D. Lgs n. 267/2000 stabilisce che “agli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti e che rivestano le cariche di cui al comma 1 l'amministrazione locale provvede, allo stesso titolo previsto dal comma 1, al pagamento di una cifra forfettaria annuale, versata per quote mensili. Con decreto dei Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabiliti i criteri per la determinazione delle quote forfettarie in coerenza con quanto previsto per i lavoratori dipendenti, da conferire alla forma pensionistica presso la quale il soggetto era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell'incarico”.
Il D.M. cui fare riferimento per il corretto calcolo dell’importo è D.M. Min. Interni del 25 maggio 2001 (in Gazz. Uff., 14 giugno, n. 136) rubricato “Determinazione delle quote forfetarie degli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi da pagare da parte degli enti locali a favore dei regimi pensionistici cui erano iscritti o continuano ad essere iscritti i lavoratori non dipendenti che rivestono la carica di amministratori locali” che, all’art. 2, elenca le varie tipologie di lavoratori autonomi e/o professionisti e indica per ciascuno di essi le modalità di calcolo dell’importo.
Ai fini della corretta individuazione della categoria e delle relative modalità di calcolo, sarà sufficiente conoscere l’ente previdenziale di appartenenza del professionista (gestione separata, ente pluricategoriale, agenti di commercio, etc.).
La giurisprudenza, infine, offre un ulteriore chiarimento in merito alla portata ed alla ratio legis della disposizione in esame, laddove chiarisce che al lavoratore autonomo che rivesta cariche pubbliche sono dovuti gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi, “a prescindere dalla sospensione dell’attività libero professionale da parte di colui che ricopra un incarico pubblico” poiché “è appunto il tempo che il lavoratore autonomo deve necessariamente dedicare all’incarico pubblico, pur in un regime di libertà di orari (a differenza di quanto avviene per il lavoro dipendente), che il legislatore ha inteso indennizzare con il riconoscimento dell’indennità di funzione e con i versamenti contributivi forfettari” (sent. Corte d’Appello – sez. Lav. L’Aquila, 21.12.2017).
8 marzo 2024 Ylenia Daniele
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 7105, sintomo n. 7205
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
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