Invio dati servizio mensa scolastica e trasporto scolastico all'Agenzia delle Entrate

Risposta dell'Avv. Mauro Tenca

Quesiti
di Tenca Mauro
14 Marzo 2024

Il Comune, in quanto gestore del servizio di mensa scolastica e di trasporto scolastico, è obbligato all'invio dei dati delle spese scolastiche sostenute dalle famiglie ai fini della dichiarazione precompilata all'Agenzia delle Entrate?

In caso affermativo, deve verificare che le famiglie non si oppongano?

Risposta

Il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 9 febbraio 2021 ha dato attuazione al DM del 10 agosto 2020 che, in applicazione dell'art. 3 del D.Lgs. 175/2014, ha previsto che i soggetti di cui all’articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, costituenti il sistema nazionale di istruzione, comunichino all’Agenzia delle entrate, facoltativamente con riferimento agli anni 2020 e 2021 e in via obbligatoria a partire dall’anno d’imposta 2022, le informazioni riguardanti le spese scolastiche e le erogazioni liberali agli istituti scolastici e i relativi rimborsi, con l’indicazione dei dati identificativi dei soggetti iscritti agli istituti scolastici e dei soggetti pagatori.

Sono soggetti costituenti il sistema nazionale di istruzione le scuole statali e le scuole paritarie private e degli enti locali.

I dati delle spese per istruzione scolastica sono esclusivamente quelli relativi alle spese sostenute e alle erogazioni effettuate con modalità di pagamento tracciabili.

I contribuenti che hanno sostenuto spese scolastiche e/o hanno effettuato erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici, possono decidere di non rendere disponibili all’Agenzia delle Entrate i dati relativi a tali spese ed erogazioni e dei relativi rimborsi ricevuti e di non farli inserire nella propria dichiarazione precompilata.

L’opposizione all’inserimento nella dichiarazione precompilata dei dati relativi alle spese scolastiche e alle erogazioni liberali agli istituti scolastici può essere esercitata con le due seguenti modalità:

1. comunicando l’opposizione direttamente al soggetto destinatario della spesa e/o dell’erogazione al momento di sostenimento della spesa e/o effettuazione dell’erogazione o comunque entro il 31 dicembre dell’anno in cui la spesa è stata sostenuta e/o l’erogazione è stata effettuata;

2. comunicando l’opposizione all’Agenzia delle Entrate, dal 1° gennaio al 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa e/o di effettuazione dell’erogazione, fornendo le informazioni con un apposito modulo predisposto dall’Agenzia.

Quindi solo nel caso vi sia stata opposizione comunicata al Comune l’ente è tenuto a prenderne contezza, diversamente l’opposizione è già stata comunicata all’Agenzia delle Entrate che non procederà all’inserimento dei dati.

Si allega il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate e si inserisce il collegamento ipertestuale ove verificare le faq in materia:

https://infoprecompilata.agenziaentrate.gov.it/portale/domande-frequenti, basta inserire nel menu a tendina “Spese scolastiche ed erogazioni liberali agli istituti scolastici”.

11 marzo 2024              Mauro Tenca

 

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