Competenze dell’Ufficiale di Stato Civile e del Consolato in seguito alla trasmissione da parte del legale dell’ordinanza di riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis

Risposta della Dott.ssa Grazia Benini

Quesiti
di Benini Grazia
15 Marzo 2024

Riceviamo dal Consolato di Porto Alegre la richiesta di trascrizione degli atti di stato civile e il relativo mod. Cons01 per due cittadini riconosciuti italiani jure sanguinis per via giudiziale con un’Ordinanza del Tribunale di Roma, che viene trasmessa. Si riterrebbe incompetente il Consolato a tale trasmissione, sia perché il giudice italiano individua l'USC come destinatario, sia perché viene dichiarata la conformità di una conformità (sostanzialmente inviano una copia conforme della copia conforme ricevuta dall’avvocato che ha inviato a loro il fascicolo elettronico). Si chiede un parere sulla questione.

Risposta

Si concorda pienamente con le considerazioni espresse, sia per un motivo formale che sostanziale.

In base all’art. 196- octies delle Disposizioni di attuazioni del codice di procedura civile, il   difensore può  estrarre con modalità telematiche copia analogica dell’ordinanza ed attestare la conformità ma occorrerebbe approfondire se il Consolato possa dichiarare la conformità di un’ordinanza la cui conformità è dichiarata dall’avvocato;  il Consolato potrebbe aver “ inoltrato” quanto ricevuto dall’avvocato senza entrare nel merito ma in tal caso non si giustificherebbe l’inoltro del Mod. Cons 01 a comprova che una valutazione del contenuto dell’ordinanza è già stato effettuato in sede consolare.  E qui rileva la parte sostanziale : la ricevibilità dell’ordinanza (ad esempio il controllo sul passaggio in giudicato) è in carico all’ufficiale dello stato civile competente come affermato dallo stesso tribunale e solo in seguito alla sua trascrizione, o in ogni caso alla sua valutazione, sarà  possibile procedere alla trascrizione degli atti (che non sono ricompresi nel fascicolo elettronico e che pertanto l’avvocato deve iinviare ai fini della trascrizione  in originale)  ed al perfezionamento dell’iscrizione Aire del soggetto.  

Nel caso prospettato, a parte eventuali vizi formali, la procedura è stata “invertita” e sarebbe interessante contattare l’avvocato al fine di capire il motivo per cui ha inoltrato l’ordinanza al Consolato invece che al comune italiano competente.

Sono queste considerazioni generali rispetto ad una procedura che non è ben definita dal nostro ordinamento e che si presta ancora ad interpretazioni diverse, pertanto il suggerimento non può che essere quello di interloquire con l’avvocato e con il Consolato al fine di comprendere se per esempio i consolati rispetto a questa procedura abbiano ricevuto istruzioni da parte del Ministero degli Affari esteri. In seguito valuterete se procedere agli adempimenti richiesti o richieder che l’ordinanza vi pervenga dall’avvocato unitamente agli originali cartacei degli atti da trascrivere.

12 Marzo 2024              Grazia Benini

 

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