L’adozione internazionale, disciplinata dall’art. 35 della legge n. 184/1983 produce nell'ordinamento italiano gli effetti di cui all'articolo 27 della citata legge; pertanto, come disposto dal citato art. 27, “Per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di figlio nato nel matrimonio degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome”; inoltre, con l'adozione “cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia d'origine, salvi i divieti matrimoniali” (art. 27 comma 3 L. n. 184/1983). In sostanza, si tratta di adozione piena (un tempo definita adozione legittimante), in virtù della quale i genitori biologici sono, in tutto e per tutto, sostituiti dai genitori adottivi.
Ciò premesso, l’ufficiale di stato civile deve trascrivere nei registri di nascita, in parte II serie B, il provvedimento del Tribunale dei minori e, di seguito, nel medesimo atto, la sentenza straniera di adozione; la trascrizione va fatta per riassunto.
Deve, inoltre, essere trascritto l’atto di nascita della minore adottata, sulla quale deve essere riportata l’annotazione di adozione e il nuovo cognome assunto dalla minore, anche se è già indicato nell’atto trascritto (formula n. 122-bis).
Il minore straniero adottato acquista la cittadinanza italiana (art. 3 L. n. 91/1992).
Appare abbastanza strano che la minore risulti identificata con il cognome italiano del padre adottivo e il cognome del padre biologico straniero; in esito alla adozione, ovviamente, il cognome del padre biologico straniero scompare, per lasciar posto solo al cognome dell’adottante.
12 Marzo 2024 Liliana Palmieri
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