Personale in convenzione con società a partecipazione pubblica e prestazioni occasionali

Risposta del Dott. Massimo Monteverdi

Quesiti
di Monteverdi Massimo
16 Marzo 2024

Il dipendente di una società a totale partecipazione pubblica, con orario di lavoro di circa 30 ore settimanali, utilizzato dal Comune in convenzione, può svolgere incarichi di prestazione occasionale per lo stesso Comune al fine delle rilevazioni per censimento ISTAT? Se la risposta è affermativa è necessaria l'autorizzazione della società datore di lavoro?

Risposta

A parte la verifica della legittimità dell’utilizzo da parte del Comune di personale in convenzione al quale non si applica il CCNL Funzioni locali (come invece prescritto dall’art. 23, c. 1, CCNL 16.11.2022), l’ISTAT ha rilevato nelle circolari illustrative delle procedure di censimento quanto segue: 

Per far fronte alle esigenze temporanee ed eccezionali di personale da reclutare attraverso le procedure di cui ai punti a), b) e c), il Comune può avvalersi delle forme contrattuali flessibili, ivi compresi i contratti di somministrazione di lavoro, nonché dei contratti di lavoro autonomo di natura occasionale o di collaborazione coordinata e continuativa nell'ambito e nei limiti delle risorse finanziarie ad esso assegnate (ai sensi del comma 1, art. 50 del d.l. 31.05.2010 n. 78, convertito con modificazioni in legge n. 122/2010), limitatamente alla durata delle operazioni censuarie e, comunque, non oltre il 2013 (comma 4, art. 50 del d.l.31.05.2010 n. 78, convertito con modificazioni in legge n. 122/2010).

Qualora per il reclutamento del personale sia necessario ricorrere alle modalità indicate nei punti a), b) e c), il Comune è chiamato al rispetto della normativa prevista per le differenti forme contrattuali di lavoro flessibile ovvero per il contratto di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa (…)”.

Posto che l’autorizzazione del datore di lavoro (la società partecipata) non è legata alla disciplina normativa pubblica, poiché si tratta di soggetto di diritto privato, se e in quanto tale autorizzazione risulti necessaria, una volta ottenuta, l’ente locale può procedere a conferire l'incarico, considerando tuttavia che nel corso di un anno, gli incarichi di questa natura non devono superare i seguenti limiti per il soggetto prestatore e per l’utilizzatore:

a) compensi fino a 5.000 euro, per ogni prestatore, da parte della totalità degli utilizzatori;

b) compensi fino a 10.000 euro, per ogni utilizzatore, nei confronti della totalità dei prestatori;

c) compensi fino a 2.500 euro per ogni prestatore, da parte dello stesso utilizzatore.

13 marzo 2024               Massimo Monteverdi

 

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