Autorizzazione COSFEL a Ente deficitario, per assunzione Istruttori di vigilanza, la cui spesa è finanziata da proventi codice della Strada
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiUn dipendente di un Comune sotto i 5000 abitanti, inquadrato nell'area degli istruttori, ex cat. C1, in possesso di laurea, può svolgere servizio a scavalco in eccedenza presso altro Ente con incarico di posizione organizzativa e inquadramento nel profilo professionale direttivo assimilabile alla ex cat. D1 (Area Elevate Qualificazioni) del nuovo C.C.N.L. Funzioni Locali?
Lo scavalco di eccedenza regolato dall’art. 1, c. 557, L. n. 311/2004 comporta la stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato tra il lavoratore autorizzato dall’ente di appartenenza e l’ente utilizzatore.
L’istituto dello scavalco di eccedenza offre a dipendenti a tempo pieno la possibilità di estendere il proprio tempo di lavoro subordinato anche a altri enti del comparto.
Non si tratta dunque di un’autorizzazione ad assumere incarichi di lavoro autonomo, poiché il soggetto interessato non è vincitore di un’autonoma procedura concorsuale ma è semplicemente autorizzato dall’ente di appartenenza a prestare la propria professionalità anche a favore di un secondo ente.
Tale contratto, perciò, non può prevedere per il soggetto incaricato un trattamento giuridico diverso da quello attribuitogli dall’ente di appartenenza.
Ne segue che l’ente utilizzatore può inquadrare il soggetto interessato solo nell’Area degli Istruttori.
Quanto all’attribuzione di un autonomo incarico di EQ, l’ente utilizzatore deve rispettare le disposizioni del CCNL 16.11.2022.
In particolare, l’art. 19, c. 2 dispone:
“2. Nei comuni privi di posizioni dirigenziali, la cui dotazione organica preveda posti appartenenti all’area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione, ove tuttavia non siano in servizio dipendenti appartenenti alla predetta area oppure nei casi in cui, pure essendo in servizio dipendenti inquadrati in tale area, non sia possibile attribuire agli stessi un incarico ad interim di EQ per la carenza delle competenze professionali a tal fine richieste, al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali è possibile, in via eccezionale e temporanea, conferire l’incarico di EQ anche a personale dell’area degli Istruttori, purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali."
13 marzo 2024 Massimo Monteverdi
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 7134, sintomo n. 7234
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
TAR Sicilia, Palermo, Sezione V – Sentenza 10 marzo 2025, n. 535
Risposta del Dott. Fabio Bertuccioli
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