Dissesto: limite temporale per la competenza dell’Organismo Straordinario di Liquidazione.
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
QuesitiA seguito di riaccertamento straordinario dei residui, l'ente nel 2015 ha rideterminato il risultato di amministrazione al 01/01/2015 in disavanzo per 449.545,05 euro, decidendo di ripianare il disavanzo in 30 anni in quote costanti di 14.984,84. Negli esercizi successivi e fino al 2021 il Comune chiude il risultato di amministrazione sempre in disavanzo, seppur migliorandolo negli anni, vale a dire decrescendo il disavanzo.
Negli anni 2016-2021 il risultato di amministrazione è migliorato per un importo superiore al disavanzo annualmente applicato (14.984,84), fino ad arrivare al rendiconto 2022 che chiude con un risultato positivo di euro 46.282,17 (lettera E), quindi l'Ente ha provveduto al recupero dell'intero disavanzo da riaccertamento.
La domanda è questa: i disavanzi degli anni 2016-2017-2018-2019-2020 e 2021 sono legati sempre al disavanzo da riaccertamento dei residui del 2015, oppure andavano ripianati ai sensi del 188 Tuel?
Il disavanzo rilevato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, avendo il consiglio comunale deciso di ripianarlo in 30 anni, è per sua natura destinato a ripresentarsi negli anni successivi, ovviamente ridotto della quota che in ciascun esercizio risulta effettivamente ripianata (quota quest’ultima che può rilevarsi mediante raffronto del disavanzo dell’esercizio cui si riferisce il rendiconto con il disavanzo risultante al 31 dicembre dell’esercizio precedente): da quanto esposto nel quesito risulta che la riduzione del disavanzo negli esercizi dal 2016 al 2021 è sempre stata superiore alla quota prevista di euro 14.984,84 iscritta nella parte passiva dei corrispondenti bilanci, fino ad arrivare al rendiconto 2022 che chiude addirittura con un risultato positivo di euro 46.282,17.
Da quanto sopra deriva che:
a) poiché il rendiconto 2022 chiude con un risultato positivo, il disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario risulta completamente ripianato;
b) gli importi dei disavanzi degli anni dal 2016 al 2021 non sono altro che il disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, ovviamente nell’importo ridotto per effetto del parziale ripiano assicurato ogni anno; e poiché per tali importi è già prevista la modalità di ripiano (la quota annua di euro 14.984,84) non trova applicazione l’articolo 188 del TUEL.
Con l’occasione si evidenzia che la giurisprudenza contabile in diverse occasioni ha evidenziato la necessità che in caso di completo recupero del disavanzo anticipatamente rispetto ai tempi inizialmente previsti l'ente adotti un'apposita delibera consiliare, corredata dal parere dell’organo di revisione, da cui emerga l’avvenuto recupero anticipato del disavanzo stesso, con espressa indicazione delle entrate utilizzate per la copertura del disavanzo (si vedano al riguardo, tra le altre, le pronunce della CdC Lazio n. 43/2021 e CdC Abruzzo n. 108/2022); con tale atto l'ente procede a modificare le modalità e le tempistiche con cui ha, in precedenza, deciso di recuperare il disavanzo, e l'atto in questione è stato ritenuto necessario prima di poter procedere, in via automatica, alla mancata iscrizione nelle annualità successive della quota annuale di ripiano (CdC Lazio n. 50/2020).
13 marzo 2024 Ennio Braccioni
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