Richiesta di nuovo prestito immediatamente successiva alla chiusura del precedente
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiIl responsabile Area tecnica ha nominato componente di una commissione di gara un dipendente di altra amministrazione, senza richiedere ed ottenere prima l'autorizzazione, dipendente che ha percepito il relativo gettone di presenza, si chiede quale sia la sanzione da irrogare nel caso in cui venisse avviato un procedimento disciplinare nei confronti del responsabile dell'area tecnica.
Si premette che, per determinare la sanzione applicabile, è sempre necessario attenersi in via preliminare a quanto disposto dall’art. 72, c. 1, CCNL 16.11.2022:
“1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di danno o di pericolo causato all'amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
f) concorso nella violazione di più lavoratori in accordo tra di loro.”
Detto ciò, il comportamento omissivo del dipendente nel caso illustrato nel quesito non è specificamente contemplato dal CCNL.
Ne risulta che l'organo che dovrà eventualmente irrogare la sanzione baserà la sua decisione sulle conseguenze derivanti da tale omissione.
Nel caso in cui dalla violazione di doveri e obblighi di comportamento sia derivato disservizio, danno o pericolo all’ente, agli utenti o ai terzi, l’art. 72, c. 4, CCNL 16.11.2022 prevede la “sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni”.
In subordine, se tale comportamento non ha provocato tali conseguenze negative, si richiama il comma 3 che prevede una sanzione di minore entità: “dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione”.
15 marzo 2024 Massimo Monteverdi
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 7139, sintomo n. 7239
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Ministero dell’Istruzione e del Merito – Decreto del 12 giugno 2025
Ministero dell’Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Decreto 14 luglio 2025
Decreto Interministeriale n. 116 del 16 giugno 2025
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