Compensazione fattura di acquisto con una posizione tributaria TARI
Risposta dell'Avv. Lorella Martini
FISCO OGGI – 15 marzo 2024
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Compensazione senza modello TR, valida l’irrogazione della sanzione
15 Marzo 2024
Per la suprema Corte si tratta di una violazione sostanziale, che realizza un ritardato incasso erariale, in quanto incide direttamente sul versamento di parte dell’Iva alle scadenze previste
La mancata presentazione del modello TR, relativo all’utilizzo in compensazione di un credito Iva, determina l’irrogazione della sanzione, prevista dall’articolo 13 del decreto legislativo n. 471/1997, per indebita compensazione. Questo principio è stato espresso dalla Corte di cassazione con l’ordinanza n. 1661 del 16 gennaio 2024.
Prima di esaminare nel merito la vicenda processuale, premettiamo che, in base all’articolo 38-bis del Testo unico sull’Iva (Dpr n. 633/1972), il rimborso dell’imposta infrannuale, se superiore a 2.582,28 euro, può essere chiesto dai contribuenti che si trovano nelle condizioni dettate dalle lettere a), b), c), d) ed e) dell’articolo 30 dello stesso Dpr.
Il rimborso deve essere chiesto presentando, in via telematica, entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, l’apposita istanza prevista dal secondo comma dell’articolo 8 del Dpr n. 542/1999.
Il terzo comma della disposizione appena richiamata dispone che i contribuenti, in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, in alternativa alla richiesta di rimborso, possono effettuare la compensazione, tramite modello F24, delle imposte dovute con l’eccedenza detraibile del trimestre di riferimento.
Anche in questo caso, è necessario presentare l’istanza in via telematica. La presentazione può essere effettuata direttamente dal contribuente, oppure tramite un intermediario abilitato.
L’ultimo comma del citato articolo 8, del Dpr n. 542/1999, dispone espressamente che “tali compensazioni possono essere effettuate solo successivamente alla presentazione dell’istanza di cui al comma 2…”.
Nel caso in esame, un contribuente aveva utilizzato in compensazione un’eccedenza detraibile Iva, ma non aveva inviato l’istanza relativa alla compensazione.
Constatata tale omissione, l’ufficio ha irrogato la sanzione relativa all’utilizzo indebito di un credito Iva in compensazione (articolo 13 del Dlgs. n. 471/1997).
In seguito al ricorso presentato dal contribuente, sia la Ctp di Siena che la Ctr della Toscana (decisione n. 1438/2014) hanno ritenuto fondate le ragioni della parte, ritenendo che “…il modello TR ha valore meramente informativo” e che “…il suo mancato invio non ha prodotto pregiudizio all’attività di controllo”.
La mancata presentazione dell’istanza in questione è stata, quindi, considerata dai giudici tributari, una violazione meramente formale.
In sede di ricorso per cassazione, l’Amministrazione finanziaria ha sostenuto che anche le omissioni di comunicazioni meramente informative possono creare pregiudizio per le attività di controllo.
In particolare, ha evidenziato, che, dalla lettura dell’articolo 8 del citato Dpr n. 542/1999, risulta di tutta evidenza l’essenzialità della presentazione dell’istanza. ai fini sia dell’ottenimento del rimborso che del corretto esercizio della compensazione.
I giudici della suprema Corte hanno richiamato il proprio consolidato orientamento, in base al quale:
La Cassazione ha, quindi, ritenuto che la violazione in esame fosse da qualificare come violazione sostanziale, in quanto incidente direttamente sul versamento.
I giudici hanno sostenuto, altresì, che il “modello TR” svolge una funzione strumentale rispetto a controlli di tipo sostanziale che l’ufficio deve svolgere.
In base ai motivi sopra evidenziati, è stata, quindi, ritenuta legittima l’irrogazione delle sanzioni.
Segnaliamo, infine, che la Corte di cassazione, in caso di presentazione tardiva del “modello TR”, con motivazioni analoghe a quelle di cui alla pronuncia in esame, ha ritenuto applicabile la sanzione per tardiva presentazione, pari al 30% dell’importo compensato (cfr Cassazione, pronuncia n. 10872/2019).
Risposta dell'Avv. Lorella Martini
Risposta del Dott. Giovanni Suppa
Risposta del Geom. Salvatore Di Bacco
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Marco Massavelli
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