Consiglio dei Ministri: approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia fiscale
Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 131
Risposta di Andrea Dallatomasina
QuesitiLa legge n. 213, art.1, comma 242 del 30 dicembre 2023 ha introdotto nuove misure riguardo alle iscrizioni all’AIRE nello specifico misure concernenti i casi di mancata iscrizione all’AIRE.
Si chiedono indicazioni operative in merito.
L’articolo 1 comma 242 della Legge 30 dicembre 2023, n. 213, ha sostituito l’articolo 11 della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, come segue:
“1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, avendo obblighi anagrafici, contravviene alle disposizioni della presente legge, della Legge 27 ottobre 1988, n. 470, e dei regolamenti di esecuzione delle predette leggi è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa da 100 euro a 500 euro. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali l'autore della violazione abbia avuto formale conoscenza, ad un decimo del minimo di quella prevista se la comunicazione è effettuata o la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'omissione della dichiarazione di trasferimento di residenza dall'estero o all'estero entro il termine previsto rispettivamente dall'articolo 13, comma 2, del regolamento di cui al d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, o dall'articolo 6, commi 1 e 4, della Legge 27 ottobre 1988, n. 470, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro per ciascun anno in cui perdura l'omissione. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali l'autore della violazione abbia avuto formale conoscenza, ad un decimo del minimo di quella prevista se la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.
3. L'autorità competente all'accertamento e all'irrogazione della sanzione è il comune nella cui anagrafe è iscritto il trasgressore. Per il procedimento accertativo e sanzionatorio si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689. L'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui l'obbligo anagrafico non risulta adempiuto o la dichiarazione risulta omessa.
4. I proventi delle sanzioni di cui al presente articolo sono acquisiti al bilancio del comune che ha irrogato la sanzione.”
Il successivo comma 243 ha aggiunto all'articolo 6 della legge 27 ottobre 1988, n. 470, i seguenti commi:
“9-ter. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e all'articolo 19, comma 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, che, nell'esercizio delle funzioni, acquisiscono elementi rilevanti che indicano la residenza di fatto all'estero da parte del cittadino italiano, li comunicano al comune di iscrizione anagrafica e all'ufficio consolare competente per territorio rispettivamente per i provvedimenti di competenza, inclusi quelli di cui all'articolo 11 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228.
9-quater. Il comune comunica le iscrizioni e cancellazioni d'ufficio effettuate nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero all'Agenzia delle entrate per i controlli fiscali di competenza.”
Con l’entrata in vigore dell’articolo 1 commi 242 e 243 della Legge 30 dicembre 2023, n. 213, viene riscritto l’articolo 11 della legge anagrafica con un impianto sanzionatorio decisamente più pesante, in quanto è stata prevista in via generale la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 500 euro per la violazione delle disposizioni contenute nella stessa legge anagrafica, nella legge 27 ottobre 1988, n. 470 e nei regolamenti di esecuzione.
Più elevata è la sanzione nel caso in cui la violazione riguardi la mancata dichiarazione di trasferimento di residenza dall’estero, sia in Italia presso l’Ufficiale d’anagrafe (20 giorni) sia all’estero presso il Consolato (90 giorni).
In entrambi i casi è infatti prevista una sanzione pecuniaria amministrativa da 200 a 1.000 euro per ciascun anno in cui perdura l’omissione.
Sarà quindi il comune nella cui anagrafe è iscritto il trasgressore l’autorità competente all’accertamento e alla irrogazione della sanzione, rinviando per il procedimento accertativo e sanzionatorio alla disciplina dettata dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.
L’accertamento e l’irrogazione delle sanzioni anagrafiche devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello in cui l’obbligo anagrafico non risulta adempiuto o la dichiarazione risulta omessa e i relativi proventi saranno acquisiti al bilancio del comune che ha irrogato la sanzione.
Il comma 243 ha previsto l’obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni che, nell’esercizio delle funzioni, di comunicare al Comune di iscrizione anagrafica ed all'ufficio consolare competente "elementi rilevanti tali da indicare una residenza di fatto all'estero del cittadino italiano", per l'iscrizione d'ufficio e la conseguente irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 11 della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228.
È previsto che il Comune comunichi all'Agenzia delle Entrate iscrizioni e cancellazioni d'ufficio dall'AIRE "per i controlli fiscali di competenza".
Questa prima sommaria disamina della nuova disciplina che dovrà essere certamente seguita da apposita circolare del Ministero dell’Interno (che dovrebbe uscire a breve) che chiarisca alcuni punti della nuova normativa in vigore dal 1° gennaio 2024, quali ad esempio
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