Riscossione di somme relative a residui attivi cancellati

Risposta del Dott. Ennio Braccioni

Quesiti
di Braccioni Ennio
19 Marzo 2024

Residui attivi legati alla Tari. Il Responsabile Servizio Finanziario mi invita a cancellare tutti i residui attivi tari sino al 31.12.2020, stralciarli ed inserirli nel conto del patrimonio giustificando il fatto che il credito ha un'anzianità di oltre 3 anni i residui attivi sono suddivisi così: Anni dal 2010 al 2012 da ruoli Equitalia ancora da riscuotere (già verificato Anni dal 2013 al 2018 ruoli tari su cui sono state avviate tutte le procedure di riscossione EVASIONE TARI con emissione).

L’Ente ha dato seguito a questa direttiva ma sta continuando a riscuote i relativi pagamenti. Come deve procedere per sistemare la situazione?

Risposta

Preliminarmente si richiama quanto previsto dal principio contabile applicato n. 4/2 che a paragrafo 9.1 espressamente dispone che “” È, invece, necessario procedere ad una rettifica in aumento dei residui attivi, e non all’accertamento di nuovi crediti di competenza dell’esercizio, in caso di riscossione di residui attivi cancellati dalle scritture in quanto ritenuti (erroneamente) assolutamente inesigibili “”.

Pertanto, qualora un residuo attivo sia stato eliminato e si debba nell’esercizio in corso riscuotere una somma afferente a tale residuo cancellato, si procede ad una rettifica in aumento del residuo stesso (che nelle scritture contabili dell’ente presenta uno stanziamento pari a zero), con ciò effettuando uno “sfondamento” del relativo stanziamento. Al riguardo si evidenzia che la natura autorizzatoria del bilancio non riguarda le entrate (se non quelle relative alle accensioni prestiti: articolo 164, comma 2, del TUEL): pertanto le somme da riscuotere possono - anzi debbono - essere comunque accertate e riscosse, anche “a sfondamento” dello stanziamento iscritto in contabilità (sia nella competenza che a residui), e ciò vale sia per la competenza che per la cassa, in quanto tali stanziamenti non costituiscono limite né per gli accertamenti né per le riscossioni.

Sotto il profilo operativo, tenendo conto che ogni ordinativo di riscossione in conto residui deve necessariamente fare riferimento ad un accertamento, per ciascun residuo attivo risultante nella contabilità finanziaria relativo alle entrate precedentemente stralciate ed inserite nel conto del patrimonio dovrà essere registrato un accertamento per l’importo corrispondente alle somme riscosse; qualora in contabilità non risultino detti residui attivi, dovrà essere preliminarmente istituito per ciascuna entrata un residuo attivo con stanziamento pari a zero, a carico del quale registrare per ciascun anno cui si riferiscono le somme riscosse un accertamento per l’importo risultante dalle riscossioni stesse.

Ovviamente in occasione del rendiconto gli importi relativi alle somme registrate nel conto del patrimonio che vengono riscossi dovranno essere cancellati dalle scritture patrimoniali, con conseguente rideterminazione del Fondo Svalutazione Crediti.

15 marzo 2024              Ennio Braccioni

 

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