Limiti straordinario, straordinario elettorale per dipendente part-time 50%

Risposta del Dott. Luigi Oliveri

Quesiti
di Oliveri Luigi
26 Marzo 2024

Si chiede se un dipendente part-time 50% (che effettua 18 ore) può svolgere lavoro straordinario, lavoro straordinario elettorale, e quali sono i limiti.

Risposta

Il lavoratore a tempo parziale in generale non deve svolgere ore ulteriori al tempo di lavoro limitato, concesso dal datore evidentemente per esigenze di conciliazione che non possono essere disattese.

L’articolo 62, comma 7, del Ccnl 16.11.2022, in ogni caso, riferendosi ad analoghi istituti previsti nell’ambito della contrattazione collettiva anche privata, prevede che “Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, verticale e misto è consentito lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario intendendosi per tali le prestazioni aggiuntive del dipendente ulteriori rispetto all’orario concordato tra le parti e che superino anche la durata dell’orario normale di lavoro, ai sensi dell’art. 6, comma 3, del D. lgs. n. 81/2015. (…)”.

Quindi, lo straordinario vero e proprio è possibile a 2 condizioni:

a)    le prestazioni lavorative siano maggiori rispetto all’orario definito; nel caso di specie, quindi, maggiori delle 18 ore previste;

b)    le ore in più eccedano anche il plafond orario di lavoro ordinario: devono essere, quindi, in quantità tale da andare oltre le 36 ore.

Insomma, se il lavoratore svolgesse 19 ore di lavoro ulteriori nella settimana, sarebbe da considerare come straordinario.

E’ piuttosto evidente la forzatura di chiedere/autorizzare un ammontare così ampio di ore lavorative, cagione di un sostanziale azzeramento del part time per quella settimana.

Si ricade, invece, nell’ipotesi di “lavoro supplementare” se le ore di lavoro eccedenti quelle concordate siano contenute entro le 36 ore. Scatta, infatti, l’applicazione di quanto prevede l’articolo 62, comma 2, del Ccnl 16.11.2022: “Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, verticale e misto, entro il normale orario di lavoro di 36 ore, può essere richiesta l’effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare, intendendosi per queste ultime quelle svolte oltre l’orario concordato tra le parti, ma nei limiti dell’orario ordinario di lavoro, come previsto dall’art. 6, comma 1, del D. lgs. n. 81/2015. La misura massima della percentuale di lavoro supplementare è pari al 25% della durata dell’orario di lavoro a tempo parziale concordata ed è calcolata con riferimento all’orario mensile. Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, con prestazione dell’attività lavorativa in alcuni mesi dell’anno, la misura del 25% è calcolata in relazione al numero delle ore annualmente concordate”.

In questo caso, però, il lavoratore part time 50% potrebbe effettuare nel mese non oltre il 25% in più delle ore indicate nel contratto di lavoro.

Il successivo comma 3 dell’articolo 62 citato, prevede inoltre che “Il ricorso al lavoro supplementare è ammesso per specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze di personale non prevedibili ed improvvise”. Quindi per il ricorso al lavoro supplementare occorrono circostanze e motivazioni molto particolari, perché possa essere legittimamente chiesto e svolto.

22 marzo 2024               Luigi Oliveri

 

Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 7175, sintomo n. 7275

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