Risposta dell'Avv. Mario Petrulli
QuesitiUn privato può adibire un proprio terreno agricolo ad attività di parcheggio (custodito o meno) per conto di terzi? Tale parcheggio può essere cementificato/asfaltato? Può anche restare in erba o adottare soluzioni intermedie e meno impattanti? Inoltre, su un terreno agricolo che confina con la strada pubblica, ci sono limiti nell'installazione di colonnine di ricarica a servizio di terzi?
La risposta al quesito richiede una breve indagine giurisprudenziale.
Il TAR Veneto, sez. II, nella sent. 19 gennaio 2023, n. 83, ha affermato che “devono ritenersi compatibili con la destinazione agricola anche usi del territorio diversi, ovvero comunque, non immediatamente riferibili all’uso agricolo-produttivo, dovendo escludersi che la suddetta destinazione imponga un obbligo a carico del proprietario di utilizzare effettivamente il proprio fondo per tali finalità. Ciò che la destinazione agricola impone è, dunque, la preservazione delle caratteristiche di naturalità del territorio, ciò sia in funzione di un futuro ed eventuale suo utilizzo per finalità produttive, sia in funzione di tutela del territorio nella sua dimensione paesaggistica ed ambientale”.
Il TAR Toscana, nella sent. n. 507/2019, ha affermato “come non sussista una assoluta incompatibilità tra la destinazione agricola di un'area e la sua utilizzazione a parcheggio, giacché la destinazione a zona agricola di un'area, salva la previsione di particolari vincoli ambientali o paesistici, non impone un obbligo specifico di utilizzazione effettiva in tal senso, avendo solo lo scopo di evitare insediamenti residenziali”; nel caso specifico, tuttavia, lo strumento urbanistico generale consentiva, nell’area interessata dal parcheggio, la “manutenzione degli esistenti elementi viari e spazi di sosta per i mezzi di trasporto motorizzato”.
Diversamente, il TAR Campania, Napoli, sez. VIII, nella sent. 11 febbraio 2016, n. 792, ha affermato che “la salvaguardia della destinazione agricola dei suoli e la conservazione della relativa vocazione naturalistica impedisce […] che siano assentite in area agricola opere – quale, appunto, un parcheggio con i relativi accessori (cfr. TAR Lombardia, Brescia, 2 maggio 2006, n. 438) – che non presentino un minimo margine di contiguità o affinità con la vocazione del suolo, onde evitare di snaturarne e stravolgerne del tutto le connotazioni preservate attraverso la strumentazione urbanistica (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 12 aprile 2011, n. 4505; 19 giugno 2012, n. 3570; TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 13 dicembre 2011, n. 5796; TAR Puglia, Lecce, sez. III, 16 dicembre 2011, n. 2214)”. Sulla stessa linea “negativa” segnalo anche la sent. 10 ottobre 2019, n. 1560, del TAR Puglia, Lecce, sez. I.
A fronte di tali diversità di orientamenti, ritengo preferibile l’ultima posizione che ritiene incompatibile la realizzazione di un parcheggio con la zona agricola, visto che tale posizione/divieto consente il rispetto della conservazione della ruralità dei luoghi.
In ogni caso, è fondamentale verificare gli strumenti urbanistici locali per verificare se, e in quale misura, sia consentito un utilizzo in termini di parcheggio di un terreno agricolo: ed infatti, a titolo di esempio, il TAR Emilia-Romagna, Parma, sez. I, nella sent. n. 210/2015, ha ammesso la possibilità di realizzazione di un parcheggio in un’area agricola al servizio dei mezzi meccanici utilizzati da un’azienda agricola, considerato che le NTA al PRG prevedevano che nelle “zone agricole Normali EI … è consentito l’insediamento delle seguenti funzioni: … attrezzature per l’attività di servizio diretto alla produzione agricola (depositi di ogni tipo, ricoveri e officine per macchine agricole, piccoli allevamenti domestici, piccoli impianti di prima lavorazione)”.
Per quanto riguarda la cementificazione/asfaltatura, è evidente che la risposta è negativa alla luce dell’orientamento giurisprudenziale segnalato come preferibile: la presenza di cemento e/o asfalto integra una trasformazione permanente dello stato dei luoghi ed una perdita del carattere di ruralità dell’area.
Infine, per quanto concerne l'installazione di colonnine di ricarica a servizio di terzi, l’art. 17-sexies, comma 1, della Legge n. 134/2012 dispone che “Le infrastrutture, anche private, destinate alla ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica costituiscono opere di urbanizzazione primaria realizzabili in tutto il territorio comunale”: conseguentemente, su un terreno agricolo confinante con la strada è possibile progettare e realizzare colonnine di ricarica. Sulla materia, comunque, è necessario verificare anche le normative regionali.
22 marzo 2024 Mario Petrulli
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