Immobile (D1 o D8) destinato al commercio di legna da ardere, acquistato in seguito al fallimento di un'altra società
Risposta del Dott. Luigi D'Aprano
Risposta del Dott. Luigi D'Aprano
QuesitiSi pone il caso di un contribuente che nel 2018 ha pagato la TASI di un immobile di proprietà, nella misura del 70% (aliquota deliberata dal Comune per immobili locati) anziché del 100%, poiché in tale immobile la figlia ci vive con residenza (abitazione principale). Non vi è alcun contratto di affitto stipulato o altra documentazione comprovante l'utilizzo. Il fatto che la figlia abbia in uso l'immobile con residenza, è sufficiente a ridurre l'imposta del possessore (genitore) al 70%?
La scissione tra detentore e possessore in materia di TASI prescinde dal titolo giuridico per il quale l’abitazione venga utilizzata da altro soggetto. È, pertanto ammesso anche il comodato.
Quindi il possessore, in questo caso è tenuto a versare la sua quota di TASI nella misura stabilita dal Comune ed il detentore il restante complemento a 100. Se il detentore ha adibito tale abitazione a sua abitazione principale (per cui risiede e dimora in tale abitazione) ha diritto all’esenzione dal pagamento della sua quota di TASI.
22 marzo 2024 Luigi D’Aprano
Per i clienti Halley: ricorrente QI n. 990, sintomo n. 1031
Risposta del Dott. Luigi D'Aprano
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