Trattamento previdenziale dei diritti di rogito al segretario comunale

Risposta del Dott. Massimo Monteverdi

Quesiti
di Monteverdi Massimo
27 Marzo 2024

Si chiede come gestire i contributi a carico Ente e a carico dipendente in riferimento ai diritti di rogito al segretario comunale. Ad esempio su una somma di 2.267,43 si scorpora solo 8.85% a carico dipendente o anche 23.8 a carico ente per un totale di 32,65%?

Risposta

Sulla questione degli oneri riflessi (e dell’IRAP) sui diritti di rogito si sono pronunciate sia alcune sezioni di controllo della Corte dei conti, sia la magistratura ordinaria.

La magistratura contabile ha cambiato idea sull’argomento, passando da una posizione secondo la quale si riteneva che le somme destinate al pagamento dei diritti di rogito dovevano intendersi al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all’erogazione, compresi quelli a carico degli enti, a una posizione che distingue tra IRAP (non ritenuta un onere riflesso) e contributi previdenziali.

Ciò vuol dire che quell’importo rappresenta la retribuzione lorda sulla quale calcolare i contributi e l’IRAP, non che dall’importo debbano essere scorporati gli oneri a carico del segretario e dell’ente.

Se si vuole paragonare questa fattispecie agli incentivi tecnici come regolati dall’art. 113, D.Lgs. n. 50/2016, in quest’ultima norma si diceva chiaramente che: “Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell’amministrazione”.

Si tratta di una previsione che non lascia dubbi interpretativi: una volta determinato l’importo dell’incentivo esso comprende anche gli oneri previdenziali a carico dell’ente (mentre non comprende quelli a carico del lavoratore, ovviamente).

La magistratura ordinaria del lavoro, coerente con quest’ultima impostazione, ha ritenuto che i diritti in questione siano soggetti a IRAP, dunque a carico del datore di lavoro, mentre gli oneri previdenziali debbano essere ripartiti tra datore di lavoro e segretario comunale, ciascuno assumendo a proprio carico la quota di pertinenza, poiché nel vigente ordinamento giuridico non esiste una norma che deroghi all’ordinario metodo di suddivisione degli oneri.

Ora, mentre la Corte dei conti non potrà più esprimersi sull’argomento poiché è intervenuta nel frattempo la del. n. 24/2019 della sezione Autonomie che non ritiene tale argomento relativo alla contabilità pubblica, restano in campo solo le pronunce del giudice ordinario (tra l’altro, come detto, le ultime pronunce delle sezioni regionali prima della citata del. n. 24/2019 erano comunque conformi alla posizione dei giudici del lavoro).

È dunque a queste che l’ente prudenzialmente si ritiene debba aderire.

Quindi, fatto 100 l’importo dei diritti da riconoscere, su di essi si calcola l’8,5% a titolo di IRAP che sarà a totale carico dell’ente locale.

Mentre per i contributi previdenziali, l’ente opererà sempre sui 100 la normale suddivisione delle aliquote a carico ente e a carico dipendente.

25 marzo 2024               Massimo Monteverdi

 

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