Riparto delle risorse destinate ad incentivare le assunzioni a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei lavoratori socialmente utili
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2025
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiUn dipendente di cat. D con funzioni di Responsabile di una Biblioteca Comunale che gode dei benefici della L. 104/92 art. 3 comma 3 in qualità di caregiver di familiare chiede di poter effettuare lavoro agile 1 giorno a settimana nonostante l'attività non sia stata ritenuta dall'ente come "smartabile". In tal caso, ai sensi del comma 3-bis della L. 81/2017 che prevede un criterio di priorità dell'accesso al lavoro agile per i fruitori della L. 104/92 è possibile concedere tale possibilità?
L’art. 18, c. 3-bis, D. Lgs. n. 81/2017 dispone:
"3-bis. I datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per l'esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile sono tenuti in ogni caso a riconoscere priorità alle richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile formulate dalle lavoratrici e dai lavoratori con figli fino a dodici anni di età o senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La stessa priorità è riconosciuta da parte del datore di lavoro alle richieste dei lavoratori con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o che siano caregivers ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. La lavoratrice o il lavoratore che richiede di fruire del lavoro agile non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro. Qualunque misura adottata in violazione del precedente periodo è da considerarsi ritorsiva o discriminatoria e, pertanto, nulla”.
Si rammenta peraltro che l’art. 64, c. 2, CCNL 16.11.2022 dispone:
“2. Fermo restando quanto previsto dall’art. 5 (Confronto), l’amministrazione individua le attività che possono essere effettuate in lavoro agile. Sono esclusi i lavori in turno e quelli che richiedono l’utilizzo costante di strumentazioni non remotizzabili.”
In questo senso, se un’attività non è compresa tra quelle che l’amministrazione ha individuato (previo confronto sindacale) come effettuabili in modalità agile, il comma 3-bis sopra citato non si applica.
L’amministrazione potrebbe agevolare il lavoratore in questione con una mobilità interna in settori dove il lavoro agile è consentito, per poi garantirgli la priorità nella stipula del relativo accordo, ma non si tratta evidentemente di un obbligo (il quale si trasformerebbe in divieto se il trasferimento avesse natura discriminatoria).
25 marzo 2024 Massimo Monteverdi
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 7181, sintomo n. 7281
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2025
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Ministro per la Pubblica Amministrazione – 21 maggio 2025
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