Mutamento destinazione d'uso per realizzazione di un bagno all'interno di una cantina

Risposta del Dott. Mario Petrulli

Quesiti
di Petrulli Mario
28 Marzo 2024

La realizzazione di un bagno all'interno di una cantina, con incluso il vaso, comporta il mutamento di destinazione d'uso da "non residenziale" a "residenziale"?

Risposta

Fermo restando l’ammissibilità dell’intervento rispetto alla regolamentazione edilizia-urbanistica locale e ai requisiti tecnici di legge per la realizzazione di tale intervento, la risposta al quesito è positiva secondo la giurisprudenza prevalente, la quale ha affermato che:

  • la realizzazione di un bagno in una cantina è idonea a mutare la destinazione d’uso di un immobile da cantina ad abitazione, comportando l’obbligo del titolo edilizio abilitativo (TAR Umbria, sez. I, sent. 30 giugno 2023, n. 409: nel caso specifico, i giudici hanno affermato esattamente quanto segue: “l’esecuzione di opere quali la realizzazione di una cucina o di un bagno, idonee a mutare la destinazione d’uso di un immobile da cantina ad abitazione, comporta l’obbligo del titolo edilizio abilitativo”; l’utilizzo della disgiunzione “o” significa che anche solo la realizzazione di un bagno è idonea a determinare il mutamento della destinazione d’uso); conformemente, cfr. la sent. 9 novembre 2021, n. 268, del TAR Emilia-Romagna, Parma e la sent. 22 luglio 2021, n. 8793, del TAR Lazio, Roma, sez. II-bis;
  • i servizi igienici sono in genere considerati, nella normativa locale, “superficie residenziale”, con la conseguenza che sono rilevanti ai fini della determinazione del mutamento della destinazione d’uso (TAR Lazio, Latina, sez. I, sent. 30 marzo 2023, n. 209);
  • “la presenza di un bagno con box doccia non può ritenersi compatibile con la legittima destinazione del piano interrato dello stabile a cantina”, con conseguente mutamento d’uso (TAR Liguria, sez. I, sent. 29 luglio 2016, n. 919).

Per completezza, ricordiamo che, al contrario, in un’altra occasione è stato affermato che “i vani possono essere destinati a usi abitativi principali (cucine, soggiorni, camere da letto, uffici) e vani ad uso accessorio (servizi igienici, ripostigli, corridoi, ecc.), funzionali ai suddetti vani principali. I vani accessori hanno una destinazione “neutra”, per cui ciò non esclude che anche nel piano destinato a cantina possa esservi un servizio igienico e la creazione di un servizio igienico non comporta una trasformazione d'uso del resto dell’immobile (o di una sua parte), che nel caso in esame rimane cantina”: TAR Lombardia, Milano, sez. II, sent. 17 gennaio 2023, n. 164.


28/03/2024                     Mario Petrulli

 


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