Stabilizzazione dipendente assunto tempo determinato in cat. C, poi assunto come cat. D e anzianità maturata
Risposta del Dott. Matteo Barbero
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
QuesitiSi chiede se è possibile stabilizzare un dipendente a tempo determinato cat. B, collaboratore amministrativo dal 2018, con contratto di ufficio staff del Sindaco.
Per la procedura di stabilizzazione mediante concorso riservato, prevista dal comma 2 dell’art. 20 del D.Lgs. 75/2017, attivabile fino al 31.12.2024, non rilevano i periodi di servizio svolti negli uffici di diretta collaborazione ex art. 90 del TUEL. Ciò è espressamente previsto dal comma 7 del citato art. 20, per cui non è utilizzabile nell’ipotesi prospettata nel quesito.
Fino al 31.12.2026 è possibile fare ricorso alla procedura di stabilizzazione prevista dall’art. 3, comma 5, del D.L. 44/2023, il quale consente la stabilizzazione del personale non dirigenziale che abbia maturato, al momento della stabilizzazione, 36 mesi anche non continuativi di servizio negli ultimi otto anni. L’assunzione a tempo determinato deve essere avvenuta a seguito di procedure concorsuali e la stabilizzazione può avvenire previo colloquio selettivo e all’esito della valutazione positiva dell’attività lavorativa a tempo determinato.
Al di fuori delle procedure di stabilizzazione di cui sopra, è possibile fare ricorso alla riserva di posti nei concorsi. In particolare, si segnala l’art. 35, comma 3-bis, lettera a) D.Lgs. 165/2001 che consente di riservare il 40% dei posti banditi, nell’ambito di procedure concorsuali, a favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione dei bandi, abbiano maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando. Oppure avviare procedure concorsuali per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata dal personale titolare di rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato con tre anni di servizio alla data del bando. In entrambi i casi ciò deve avvenire nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonché del limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale.
29 marzo 2024 Angelo Maria Savazzi
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 7192, sintomo n. 7292
Risposta del Dott. Matteo Barbero
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – 17 giugno 2025
Risposta della Dott.ssa Ylenia Daniele
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
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