Risposta del Dott. Andrea Dallatomasina
QuesitiCon deliberazione della Giunta Comunale si è provveduto a denominare una strada laterale nella quale è presente un'abitazione ed alcuni passi carrabili senza numero civico. Si chiede cortesemente se si possa provvedere d’ufficio alla numerazione.
L’articolo 47 comma 2 del dPR 30 maggio 1989, n. 223, dispone che “La revisione predetta viene effettuata d'ufficio, indipendentemente dalla richiesta dei proprietari dei fabbricati di cui all'articolo 43 ed a prescindere dall'eventuale carattere abusivo delle abitazioni di nuova costruzione”.
Il successivo comma 3 dispone che “È fatto obbligo ai comuni di osservare le modalità tecniche stabilite nell'occasione dall'Istituto nazionale di statistica”.
Quindi occorre provvedere d’ufficio alla modifica dei numeri civici.
Essendo un provvedimento amministrativo dovrà essere adottato nel rispetto dei principi e delle disposizioni procedimentali previste dalla Legge 7 Agosto 1990, n. 241, con particolare attenzione alle comunicazioni di avvio e di conclusione del procedimento.
Pertanto, l’Ufficiale d’Anagrafe (o chi su occupa della numerazione civica) dovrà comunicare l’avvio del procedimento, con PEC oppure con lettera raccomandata A.R..
La comunicazione, inviata ai sensi dell’articolo 7 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, dovrà contenere tutti i contenuti previsti dal successivo articolo 8 comma 2.
30 Marzo 2024 Andrea Dallatomasina
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